Archivio rubriche 2018

Sentenza n. 182/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 4 ottobre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 10/10/2018

Motivo della segnalazione

La pronuncia attiene all’attuazione della c.d. delega taglia-leggi: già per ciò solo astrattamente di interesse, risulta rilevante in tema di fonti perché colpisce con lo stigma dell’illegittimità costituzionale una disposizione del decreto legislativo n. 179/2009, c.d. salva-leggi, nella parte in cui esclude dall’abrogazione una disposizione del 1952 già implicitamente abrogata da anni (rectius: tacitamente abrogata nel 1958, dichiarata parzialmente incostituzionale ne. 1985 e implicitamente sostituita nei contenuti nel 1988).

Sentenza n. 178/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26 luglio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 01/08/2018, 1^ Serie Speciale

Motivo della segnalazione

La pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di talune disposizioni di legge della Regione autonoma della Sardegna, interviene in materia di assetto delle fonti - lato sensuintese - in materia di pianificazione paesaggistica condivisa tra Stato e singola Regione interessata, peraltro confermando il patrimonio pretorio già acquisito, sia nel merito della questione, sia quanto all’affermazione che la semplice novazione della fonte normativa (ad opera delle disposizioni impugnate, nei riguardi di coincidenti disposizioni previgenti peraltro afferenti a regolamento statale) costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale (ex plurimis, sentenze nn. 110/2018, 234 e 40/2017 e 195/2015).

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Sentenza n. 115/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/05/2018 –  Pubblicazione in G. U. 06/06/2018,  n. 23

Motivo della segnalazione

La sentenza che qui si segnala è una decisione da inquadrare in un filone giurisprudenziale piuttosto noto: si tratta infatti dell’epilogo della “saga Taricco”.  

A dare il via alla vicenda Taricco è stata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, promossa dal Tribunale di Cuneo e relativa all’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici piemontesi ha fatto seguito una prima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 8 settembre 2015, C-105/14), con cui si è affermato che le norme italiane in materia di prescrizione dovevano essere disapplicate giudizialmente in casi di frode finanziaria particolarmente grave.

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Osservatorio sulle fonti

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