Art. 144, commi 1, 1-ter, 2-bis, r.S.
Motivi della segnalazione
Tra gli atti esaminati dalle Commissioni competenti al fine di esprimere in una risoluzione il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Governo e Parlamento, vengono ora espressamente menzionati nell'art. 144, comma 1, r.S. anche "gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea". La precedente versione dell'art. 144, comma 1, r.S. si limitava ad includere tra gli atti all'esame delle Commissioni solo gli "atti preparatori della legislazione dell'Unione europea" (peraltro, ciò avveniva solo indirettamente attraverso un rinvio all'art. 29, comma 2-bis, r.S.). L'esame degli atti, trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, da parte delle Commissioni competenti si basava finora sulla prassi ed è quindi da accogliere con favore il fatto che tale profilo sia stato "codificato" nel Regolamento del Senato.
L'art. 144, comma 1, r.S., nella precedente versione, disponeva che dovessero essere richieste di esprimere il proprio parere su tali atti la 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea nonché la 3ª Commissione Affari esteri. Con la riforma del Regolamento del Senato, l'obbligatorio parere della 3ª Commissione è espunto: scelta condivisibile, data la peculiare dimensione dell'Unione europea, non più riconducibile al metodo intergovernativo ed agli affari esteri propriamente intesi.
La riforma del Regolamento del Senato dispone infine, in relazione a tali atti, che il Presidente del Senato, su richiesta della 14ª Commissione, comunichi al Governo l'avvio dell'esame di questi ultimi ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare (art. 144, comma 1-ter, r.S.); e che il documento approvato dalla Commissione permanente sia trasmesso da parte del Presidente del Senato, oltre che al Presidente del Consiglio, anche ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea (art. 144, comma 2-bis, r.S.). Si tratta, anche qui, di due innovazioni condivisibili: nel primo caso, appare utile che il Governo sia informato del fatto che l'esame di un atto sia stato avviato dalla Commissione competente e che possa giungere dal Senato una richiesta di apporre la riserva di esame parlamentare; nel secondo caso, si tratta di una opportuna "codificazione" della disciplina del raccordo del Senato con le istituzioni europee riguardante i documenti approvati dalle Commissioni ed aventi ad oggetto atti dell'Unione europea, finora rimessa alla prassi (su quest'ultimo punto, cfr. A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, p. 31).