Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2226, ha annullato parzialmente una decisione giustiziale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un venditore al dettaglio di gas naturale contro un distributore di gas naturale, aveva statuito di porre a carico del distributore parte della penale che il venditore al dettaglio avrebbe dovuto corrispondere al proprio fornitore all’ingrosso (c.d. “shipper”) per il superamento della capacità contrattualmente impegnata con quest’ultimo. Nel caso oggetto di reclamo, l’applicazione della penale per il superamento dei limiti contrattuali derivava da un errore del distributore, consistente nella mancata comunicazione al responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas S.p.A.) dei dati di prelievo per il mese di settembre 2016, relativi all’impianto di distribuzione identificato dal codice ReMi 34502203, funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento.