Aggiornato al 16.04.2019
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha adottato atti di natura regolamentare, che, dunque, possano essere qualificati fonti del diritto in senso stretto.
Tuttavia, tenuto conto del quadro generale delle attività istituzionali dell’Antitrust, che spesso compie attività di grande rilievo anche al di fuori dello schema regolamentare, si ritiene opportuno fare un rapido cenno ad alcuni atti che hanno avuto una certa eco nel dibattito pubblico.
Seguiremo un ordine cronologico per citare i tre atti selezionati.
Con un provvedimento adottato alla fine dello scorso anno, PS11270, l’Antitrust ha concluso la seconda moral suasion su influencer e marchi, avviando una istruttoria per possibili promozioni occulte. Tale atto, ad avviso di chi scrive, dimostra quanto l’Autorità tenga in considerazione il fenomeno, sempre più diffuso, dell’influencer marketing sui social media. Già nel corso del 2018, l’Antitrust aveva portato a termine, con successo, una specifica azione di contrasto a forme di pubblicità occulta sui social media, realizzata da personaggi pubblici con un numero di follower non elevato, dopo quella del 2017 che aveva ottenuto il risultato di sensibilizzare i principali operatori del mercato al rispetto delle prescrizioni del Codice del Consumo.
Le problematiche poste da questa prassi, ormai molto diffusa, sono facilmente intuibili. La questione di fondo è: quale tutela può dirsi efficace in favore dell’ignaro consumatore destinatario di comunicazioni a fini sostanzialmente pubblicitarie, soprattutto nella ipotesi, non affatto peregrina, che tale soggetto sia un minore?
In questo caso, come in altri, è stato di fondamentale importanza il rapporto con le Associazioni dei consumatori. Anche la risposta degli stessi influencers è stata positiva: alcuni hanno scelto di rimuovere gli elementi grafici idonei ad esprimere un effetto pubblicitario, quali le etichette (tag) apposte su un’immagine di rinvio al profilo Instagram del brand. Le società titolari dei marchi hanno dato, in talune circostanze, evidenza di aver introdotto, anche contrattualmente, procedure volte ad indurre gli influencers a rendere maggiormente trasparenti, sui loro profili personali, il legame commerciale con il marchio.
L’auspicio è che la materia possa essere oggetto di un intervento del legislatore, al quale, indubbiamente, spetta il compito di rafforzare un quadro normativo che possa agevolare le attività dell’Autorità.
Passando ad un altro argomento, pare opportuno ricordare che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata sentita in audizione informale dinnanzi alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati in merito al disegno di legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”.
Nel corso dell’audizione è stato evidenziato come nel settore della mobilità non di linea si sia sviluppata, nei tempi più recenti, una domanda molto estesa e diversificata di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (taxi) e attività di mercato (NCC) e che, legata ad un concetto di mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall’innovazione tecnologica.
Come è noto, sul tema si erano espresse le forze politiche di Governo, manifestando dubbi e perplessità circa la reale apertura del mercato a (pseudo)nuove forme di iniziativa economica.
A tale riguardo, l’Autorità ha criticato le modifiche introdotte dal decreto – che rispondono, d’altronde, alla linea politica manifestata dai rappresentanti del Governo –, ritenute non coerenti con la direzione auspicata e sollecitata dalla stessa Autorità in atti e attività precedenti. Il mantenimento di vincoli nelle modalità di prenotazione dei servizi e delle restrizioni territoriali all’offerta di servizi NCC, unitamente all’inutilizzabilità delle piattaforme tecnologiche e alla moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni, tenderà a rendere – osserva l’Autorittà – sempre più difficile l’incontro della domanda e dell’offerta, con l’effetto di deprimere il benessere dei consumatori finali in termini di minore ampiezza e qualità dei servizi offerti e di prezzi più elevati.
Nel Bollettino settimanale n. 5 del 4 febbraio 2019, infine, è contenuto il testo del parere reso all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell’ambito della “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 2/2014)”: in estrema sintesi, l’Antitrust condivide le principali scelte compiute dall’Autorità di settore laddove afferma che, a causa delle «potenziali distorsioni della concorrenza che deriverebbero dall’applicazione di due diverse metodologie di controllo dei prezzi, si ritiene opportuna un’armonizzazione, attraverso lo stesso modello di costo, del prezzo del servizio di terminazione in modo tale che il prezzo remuneri tutte le risorse di rete, necessarie alla fruizione complessiva del servizio, tra cui la rete di accesso radiomobile e i cosiddetti servizi accessori, tenendo conto delle tecnologie più efficienti. Sempre per quanto attiene alla simmetria delle condizioni economiche, l’Autorità condivide l’approccio seguito dall’AGCOM di imporre obblighi simmetrici anche ai nuovi entranti, a partire dalla data di avvio delle attività di fornitura del servizio di terminazione».