Aggiornato al 30.11.2019
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
L’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel periodo compreso tra luglio e novembre 2019 è stata intensa, come dimostra l’approvazione dei seguenti regolamenti[1]:
- Regolamento del 16 ottobre 2019 concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Regolamento del 16 ottobre 2019 sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento del 2 ottobre 2019 in materia di gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, decimo comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Nelle seguenti riflessioni ci soffermeremo sugli ultimi due regolamenti citati, pur consapevoli dell’importanza che hanno le norme organizzative interne sulle attività istituzionali dell’Autorità.
Il primo regolamento citato contiene una disciplina unitaria per i procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e realizza una notevole semplificazione del quadro normativo di riferimento. Esso troverà applicazione con riguardo alle ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie. La casistica è ampiamente descritta nelle disposizioni contenute nel regolamento, al pari di quanto avviene in merito alle modalità di svolgimento del procedimento, che può essere avviato, a norma dell’art. 10, su istanza di parte.
La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente ed è inviata al soggetto inadempiente e al segnalante: ciò determina l’avvio della fase istruttoria a cui possono partecipare, in primis, proprio i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 13. Nella fase istruttoria assumono particolare rilievo le audizioni di cui all’art. 15: il dirigente può, infatti, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito per raccogliere ulteriori informazioni utili alla definizione del procedimento sanzionatorio.
Con il secondo regolamento si è voluto disciplinare la trasmissione del flusso informativo, l’iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione.
Tutta la normativa delineata è incentrata sul principio di trasparenza: molto chiaro, in tal senso, è il disposto dell’art. 10, a mente del quale tutti i soggetti interessati, a vario titolo, possono accedere in via telematica alle informazioni riguardanti le procedure telematiche gestite dall’Autorità.
Inoltre, vengono regolamentati gli obblighi informativi e le conseguenti modalità di gestione dei flussi informativi: per esempio, a norma dell’art. 11, tutti i soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero a conoscenza di fatti emersi nel corso dell’esecuzione del contratto devono trasmettere all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Il sistema non è privo di conseguenze, visto che decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell’art. 11, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, tredicesimo comma, del codice.
La conclusione del procedimento amministrativo de quo è regolata nel modo che segue. Il dirigente competente, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle annotazioni delle notizie utili di cui all’art. 8, secondo comma, lett. a) e b), contiene altresì la motivazione in ordine alla valutazione compiuta dall’Autorità circa le ragioni della ritenuta utilità della pubblicazione nel Casellario della notizia stessa e della sua manifesta non inconferenza. Nella motivazione si deve, inoltre, dare contezza di aver preso in considerazione tutti i rilievi formulati dai soggetti interessati.
L’intervento regolamentare dell’Autorità è di particolare interesse se si tiene in considerazione che l’art. 213, ottavo comma, d.lgs. n. 50/2016 dispone che l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; l’Autorità, inoltre, gestisce il Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del medesimo decreto. All’Autorità è devoluto il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere presenti, ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, quinto comma, lett. c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’art. 83, decimo comma o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del codice, nonché di assicurarne il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dall’art. 81.
Strettamente collegato con i temi considerati in questi due regolamenti è l’intervento dell’Autorità in materia di whistleblowing. Nel periodo di interesse della presente nota, è stato presentato dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il quarto rapporto sul whistleblowing, da cui emerge che le segnalazioni di presunti atti di corruzione nel 2018 sono state ben 783, numero nettamente superiore a quello registrato negli anni precedenti.
Il trend è positivo ed in crescita: nei primi sei mesi del 2019, riportano fonti ufficiali dell’Autorità, sono già pervenute 439 segnalazioni, per una media di circa 73 al mese. La previsione formulata dall’Autorità è di giungere a più di 900 segnalazioni per l’anno in corso.
Fondamentale è stato il ruolo delle nuove tecnologie: ricorda l’ANAC che è grazie ad un’apposita applicazione informatica protetta, inserita nel sito dell’ANAC, che si possono segnalare reati o irregolarità di cui si venga a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro.
[1] I regolamenti sono stati consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC.