T.A.R. LAZIO, Roma, 17 dicembre 2018, n. 12276
Il provvedimento impugnato richiama quale base normativa principalmente l'art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o anche per l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
Il Tar ritiene che la chiusura di una scalinata con impedimento del pubblico transito non configuri una situazione di pericolo, di grave incuria o di degrado del territorio, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, conseguente, difetto dei presupposti per l'adozione del provvedimento atipico, avendo apprestato l'ordinamento altri strumenti per intervenire correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, mediante il confronto delle ragioni pubbliche con gli interessi privati attinti dall'azione amministrativa.