T.A.R. VENETO, Venezia, 6 novembre 2018, n. 1032
L’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
La previsione del Regolamento Edilizio Comunale di Venezia, in una con quella, di indirizzo, della Circolare Regionale Veneto n. 12 del 12.7.2001, di annoverare tra i siti sensibili i "parchi e aree per gioco e lo sport" non pare irragionevole né illegittima, atteso che gli impianti in oggetto possono esporre gli utenti che frequentino tali aree ludico-ricreative all'emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute.
L'art. 50 del Regolamento edilizio comunale si limita a individuare alcuni siti sensibili, tra i quali rientrano anche i parchi e le aree per gioco e lo sport, vietando l'installazione e la riconfigurazione con aumento di potenza degli impianti di telefonia in dette aree e introducendo, così, un criterio diretto esclusivamente alla localizzazione degli impianti che, in quanto tale, non integra la fattispecie di un divieto generalizzato su tutto il territorio comunale.