CONS. STATO, sez. IV, 27 novembre 2018, n. 6714.
Nella sentenza la sezione del Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo e gli approdi giurisprudenziali in tema di disposizioni limitative della collocazione nel territorio comunale di sale da gioco e di attrazione e di apparecchiature per giochi leciti.
Tali disposizioni limitative sono riconducibili secondo la Consulta alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, "sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica"; pertanto, le medesime disposizioni "non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate" (Corte cost., 10 novembre 2011, n. 300; conf. Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498);
Anche dall'esame della normativa statale sviluppatasi nella materia (cfr., art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012; art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23; art. 1, comma 936, l. 28 dicembre 2015, n. 208) si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4199; Cons. Stato, sez. III, sentenza 10 febbraio 2016, n. 578);
Risponde ad “un'esigenza di ragionevolezza che, in esito ad una valutazione dei comportamenti dei soggetti più vulnerabili e dell'incidenza del fenomeno delle ludopatie in un determinato contesto, venga stabilita dalla legge una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei c.d. siti sensibili" (Cons. Stato, sez. III, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579). In ragione di tale complesso di motivi la Corte costituzionale ha più volte dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale ad essa sottoposte ed aventi ad oggetto alcune tra le numerose norme che le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento (antesignane nell'affrontare con decisione il fenomeno patologico) hanno approvato per individuare una serie di misure dirette alla prevenzione (Corte Cost., 11 maggio 2017, n. 108; id., 21 marzo 2015, n. 56; id., 10 novembre 2011, n. 300);
Quanto alla determinazione concreta delle limitazioni, premesso che "l'imposizione di una distanza di rispetto costituisce in via di principio uno strumento idoneo e necessario per tutelare l'interesse pubblico primario (prevenzione delle ludopatie)", "l'individuazione di una distanza, piuttosto che un'altra, discende ... dall'esercizio di una discrezionalità amministrativa, che effettui la ponderazione con i contrapposti interessi allo svolgimento delle attività lecite di gioco e scommessa, alla luce dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità" (Cons. Stato, sez. III, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579).
Tali considerazioni di ordine generale conducono, in antitesi a quanto ritenuto dal primo giudice, ad escludere l’illegittimità del regolamento del Comune di Salvezzano Dentro che ha fissato in 500 metri la distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (scuole, ospedali, etc.), in quanto le esigenze di prevenzione della ludopatia nei soggetti deboli prevalgono rispetto agli interessi commerciali delle imprese che operano nel settore.