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Potestà regolamentare comunale in tema di distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (1/2019)

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 13 novembre 2018, n. 1632
Non può affermarsi che con l'impugnato Regolamento, il consiglio comunale, nello stabilire - ai sensi dell'art. 50, comma 7, TUEL - gli indirizzi da fornire al sindaco, di fatto, in via illegittima, non avrebbe lasciato alcun margine di discrezionalità a quest'ultimo.
Per contro, ai sensi dell'art. 42 TUEL, il potere regolamentare generale è attribuito al consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.


Riguardo ai poteri del sindaco, l'art. 50, comma 7, TUEL, prevede che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.".
La norma attribuisce al consiglio comunale il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il sindaco esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell'ambito delle fasce orario predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l'interesse pubblico perseguito.
Al contrario, la mancata adozione da parte del consiglio comunale di prescrizioni sulle fasce orarie, avrebbe avuto l'effetto sostanziale di ampliare la discrezionalità del Sindaco che, con propria ordinanza, non sarebbe più soggetto ad alcuna cornice di riferimento regolamentare.
In proposito, il Consiglio di Stato (Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794) ha ritenuto non condivisibile "la tesi che l'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Dalla particolare ampiezza della nozione di 'pubblico esercizio' contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz'altro nella nozione anche le attività di intrattenimento espletate all'interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di 'gioco lecito': il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi.
Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, come 'pubblici esercizi', di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica".
Nel caso di specie, il consiglio comunale ha introdotto previsioni sull'orario di esercizio le quali si pongono quali parametri generali ai quali il Sindaco si è attenuto nell'adozione dell'ordinanza attuativa.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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