T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2242
Il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 10.07.2014 per sproporzione tra i mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio e alle circostanze di fatto.
Tale ordinanza avrebbe imposto l'esecuzione di una serie di operazioni non solo dispendiose ma sostanzialmente inutili, e, comunque, inidonee a risolvere i problemi strutturali dell'edificio. Invero, parte di prospetti e dei cornicioni erano in accettabile stato manutentivo, sicché illegittimamente l'Amministrazione comunale avrebbe consentito l'apposizione di ponteggi per l'intero perimetro dello stabile, sembrando invece sufficiente, secondo il criterio di proporzionalità e con minore sacrificio per il privato, l'apposizione di semplici reti paramassi, facendosi poi riferimento all'operatività di un cd. "ragnetto".
Per il TAR la censura è infondata. Premesso che tale ordinanza impone, in danno, l'attuazione delle opere di prima necessità, non può addursi alcuna sproporzione dei mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio in quanto tutte le facciate del complesso andavano messe in sicurezza e le mantovane/ponteggi installati non sono stati sicuramente sproporzionati rispetto ai rischi (ulteriore pericolo di caduta calcinacci, come già avvenuto, con possibili esiti fatali), con ineludibile recessione degli interessi patrimoniali individuali, propri delle abitazioni e delle attività commerciali presenti in loco. Si tratta di strutture provvisorie servite nell'immediatezza dell'evento, che potevano comunque essere utilizzate dai condomini stessi al fine di eseguire le opere di messa in sicurezza.