CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La giurisprudenza ha affermato che non sussiste "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute" (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442)" (v. Cons. St., Sez. V, 27/10/2014, n. 5308).
Nel caso di specie, gli esiti degli accertamenti effettuati da A.R.P.A. avevano evidenziato la presenza di amianto crisotilo sia nel tetto che nelle pareti laterali dei capannoni industriali in questione, facendo emergere una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica connessa alla potenziale dispersione di fibre di amianto nell'ambiente, atteso lo stato di conservazione (qualificato "scadente" per il tetto e "discreto" per le pareti verticali) dei materiali analizzati, nonché la presenza di pezzi di lastre frantumate giacenti sulla copertura del fabbricato e dispersi sul terreno circostante.
Le risultanze di tali accertamenti sono state espressamente richiamate nell'ordinanza sindacale, e in considerazione del grado di pericolosità riscontrato nel materiale analizzato, l'Amministrazione comunale si è attivata immediatamente e rapidamente imponendo gli interventi descritti nel provvedimento impugnato, nella primaria esigenza di salvaguardia della salute pubblica.