T.A.R. PIEMONTE, Torino, 25 luglio 2019, n. 837
Come ritenuto da giurisprudenza consolidata, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco e il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, non sono necessarie essendo di pregiudizio all'urgenza di provvedere in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo.