T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 agosto 2019, n. 4231
L'ordinanza prevista dagli artt. 50 e 54, T.U. n. 267/2000 è uno strumento che va utilizzato solo in casi eccezionali, dovuti alla necessità di intervenire senza indugio per fronteggiare situazioni contingibili e urgenti a tutela dell'interesse pubblico. Presupposti per l'esercizio della potestà in argomento sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile coi mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti. Non è, quindi, legittimo adottare siffatte ordinanze per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Infatti, ai sensi della normativa richiamata, per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata coi mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.