T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, 26 luglio 2019, n. 204
In assenza di puntuali allegazioni da parte dell’Amministrazione circa le ragioni che determinavano l’urgenza di provvedere mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, la definizione della controversia muove dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 del medesimo T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento; condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi”.