T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 19 luglio 2019, n. 3983
Una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, l’Amministrazione avrebbe certamente potuto adoperare gli ordinari strumenti all’uopo apprestati dall’ordinamento giuridico per la messa in sicurezza della struttura viaria, senza peraltro obliterare le garanzie partecipative spettanti alla società ricorrente ex art. 7 L. 241/1990 soprattutto in vista della necessità di individuare il soggetto tenuto ad intervenire per ripristinare condizioni di sicurezza per la viabilità, così come dedotto con il primo motivo di gravame.
Nonostante il sopralluogo effettuato in data 22 agosto 2009 è mancata un’adeguata istruttoria volta all’accertamento del perdurare di una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, pur dopo la chiusura del tratto interessato e tale da non consentire il ricorso agli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento, per quanto esposto presupposto necessario per la validità di un’ordinanza contingibile e urgente.
Invero, una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, risulta venuto dunque meno il presupposto della contingenza posto alla base dell’ordinanza impugnata.