CONS. STATO, sez. V, 4 luglio 2019, n. 4585
L’oggetto principale della controversia non consiste nell’individuazione dei soggetti ai quali è imputabile lo stato di dissesto dell’edificio e su cui deve ricadere l’obbligo di eseguire i lavori - ciò che costituisce il fulcro dell'accertamento del giudice civile – bensì nella sussistenza o meno del pericolo per la pubblica incolumità, che costituisce il presupposto per il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
E senza dubbio tale pericolo sussiste, anche in considerazione dell’adiacenza del fabbricato ad una strada pubblica.