CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La Società appellante censurava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il difetto di istruttoria di cui sarebbe stata affetta l'ordinanza sindacale impugnata.
In particolare, asseriva che non era mai stata verificata, in concreto, l'eventuale presenza nell'aria o nel suolo di fibre d'amianto e che, di converso, l'ordinanza sindacale si basava su una serie di indici 'convenzionali' di stima del rischio tratti dall'Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012, che avrebbero portato soltanto a presumere l'esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica.
Il motivo di appello è infondato, posto che è condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, e cioè che l'ordinanza sindacale n. 27/2017 si fonda su una adeguata e puntuale istruttoria espletata dall'A.R.P.A. e su una congrua motivazione; inoltre, in materia ambientale il principio di precauzione, che nasce a tutela della incolumità pubblica, impone l'adozione delle azioni che meglio garantiscono la stessa, ancorché meno economiche.
Con specifico riferimento all'asserita mancata verifica del rischio ambientale, va rilevato che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante - tale verifica è stata eseguita, come emerge dalla nota dell'ASL VC del 21.2.2017, riprodotta nella nota ARPA del 7.3.2017 prot. 4091, citata nel provvedimento impugnato.