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Le leggi regionali siciliane (luglio - dicembre 2018) (1/2019)

1. L’attività legislativa della Regione Siciliana degli ultimi sei mesi del 2018 è consistita nella approvazione di dodici leggi.
Di esse, alcune hanno contenuto specifico e piuttosto limitato: la legge 12 luglio 2018, n. 12 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale; la legge 12 luglio 2018, n. 13 Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); la legge 9 agosto 2018, n. 15 Istituzione della Giornata regionale del ricorso e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata; la legge 9 agosto 2018, n. 16 Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 6. Norma transitoria in materia di gestione e commissariale degli enti di area vasta (sulla disciplina “a regime” di questi ultimi si veda infra); la legge 12 ottobre 2018, n. 17 Vendita diretta dei prodotti agricoli; la legge 9 agosto 2018, n. 22 Modifiche all’art. 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi interscambio.
Altre intervengono in materia economico finanziaria: la legge 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale; la legge 10 luglio 2018, n. 10 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I ; la legge 28 novembre 2018, n. 19 Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/2, paragrafo 6.3.; la legge 29 novembre 2018, n. 20 Approvazione dei Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; la legge 29 novembre 2018, n. 21 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

 

2. L’unico intervento legislativo “di sistema” nel periodo considerato è rappresentato dalla legge 29 novembre 2018, n. 23 Norme in materia di Enti di area vasta che pone fine a un lungo percorso di riforma che ha visto contrapporsi misure statali e regionali in materia.
Come è noto, con la legge 18 aprile 2018, n. 7 la Regione siciliana aveva tentato di (re)introdurre l’elezione diretta «a suffragio universale» del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.
Tale tentativo è stato bocciato dalla sentenza n. 168 del 2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima buona parte della disciplina appena richiamata sulla base della qualificazione delle disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, contenute nella legge n. 56 del 2014 (c.d. legge “Delrio”) come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, idonee, in base all’art. 14 dello statuto speciale per la Regione siciliana, a costituire un limite anche all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo.
A esito di tale pronuncia l’Assemblea regionale siciliana è stata chiamata a intervenire ancora una volta, adeguandosi alla disciplina nazionale e prevedendo un sistema di elezione indiretta del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del Consiglio metropolitano; il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo (artt. 1-5).
I successivi articoli (6-8) regolano le rispettive operazioni elettorali nonché la durata e la gratuità delle cariche.

3. Da segnalare è anche la legge 12 ottobre 2018, n. 18 Obbligo dichiarativo dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari.
Essa impone a tutti i titolari di cariche politiche regionali entro quarantacinque giorni dal proprio insediamento di fornire «una dichiarazione, anche negativa sull’eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condivisione sussista, precisandone la denominazione» (art. 1).
L’art. 2 prevede altresì che, in caso di mancato deposito della dichiarazione il Presidente della Regione o il Sindaco ne diano rispettivamente comunicazione all’Assemblea regionale siciliana o al Consiglio comunale interessato, e che tali comunicazioni siano pubblicate sui rispettivi siti web.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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