Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnala, in particolare, una decisione della Corte costituzionale:
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge provinciale n. 17 del 2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017).
La disposizione impugnata inserisce un comma nell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», il quale stabilisce che – in attesa dell’esito dell’impugnativa dell’art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114), promossa dalla Provincia autonoma di Trento – «i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti [nel medesimo art. 3] s’intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».
Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 198 del 2018) rientra nella competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” l’individuazione, in tale ambito, dei criteri di riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Province autonome. La normativa in tema di VIA, infatti, rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale». Inoltre, il legislatore statale, «sulla base […] del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali", di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali», può dettare una disciplina condizionante la potestà legislativa degli enti ad autonomia differenziata, poiché tutti gli statuti speciali «annoverano, tra i limiti alle competenze statutariamente previste, le norme statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali».
Il legislatore trentino, affermando espressamente che i rinvii di cui all’art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013 dovevano intendersi riferiti al testo degli Allegati vigente il 20 luglio 2017, ha preteso stabilire unilateralmente quali progetti è competente a sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA, estendendo la disciplina provinciale anche progetti che, all’indomani della riforma operata con il d.lgs. n. 104 del 2017, non erano più di competenza della Provincia autonoma ma dello Stato.