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Novità legislative della Regione Valle d’Aosta (aprile-luglio 2019) (2/2019)

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e Disposizioni collegate

Le leggi regionali 24 aprile 2019, nn. 4 e 5 recano rispettivamente la prima variazione al bilancio regionale e disposizioni collegate. Tramite tali provvedimenti il Consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria complessiva di 32,9 milioni di euro per il 2019, 13,5 milioni di euro per il 2020 e 23,5 milioni di euro per il 2021. Le principali aree sulle quali si sono concentrati gli interventi legislativi sono: tutela della salute; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; istruzione e diritto allo studio; politiche giovanili, sport e tempo libero; relazione con altre autonomie territoriali e locali; sviluppo economico e competitività; politiche agroalimentari e pesca.

D’interesse risulta il recepimento, all’interno del testo del provvedimento di variazione di bilancio, delle risultanze dell’accordo intercorso tra la Regione e lo Stato per la rideterminazione del contributo regionale per il risanamento della finanza pubblica sottoscritto il 16 novembre 2018 e specificatamente incluso nella legge statale di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145). Esso pone fine a un contenzioso che durava da molti anni e che aveva condotto a diverse pronunce della Corte costituzionale, in particolare alle sentenze n. 77 del 2015, 154 del 2017 e 103 del 2018. È proprio la citata giurisprudenza della Consulta a fornire delle precise indicazioni di metodo, sottolineando come l’ordinamento delle Regioni a Statuto speciale imponga che i rapporti finanziari tra Stato e singola Regione siano improntati al principio di leale collaborazione, che trova una sua concretizzazione nel metodo dell’accordo, derogabile solamente per periodi limitati nel tempo, in presenza di eccezionali esigenze di finanza pubblica e senza che l’aumento del contributo possa superare il 10% dell’importo originario dello stesso (o il 20% nel caso in cui sia necessario un ulteriore aumento per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico). Come anticipato, l’accordo è stato recepito nella legge di bilancio per il 2019, e, nello specifico, all’art. 1, commi 876-879. Il comma 877 quantifica il contributo dovuto dalla Regione a titolo di concorso al risanamento della finanza pubblica, che è pari a 194,726 milioni per l’anno 2018, 112,807 milioni per l’anno 2019 e a 102,807 milioni di euro per l’anno 2020. Il comma 879 dispone un trasferimento complessivo in favore della Regione di 120 milioni di euro da destinare per spese di investimento per opere pubbliche, quale misura transattiva a saldo e stralcio delle reciproche pretese di Stato e Regione. Tale trasferimento verrà corrisposto dallo Stato nell’arco di sette anni: 10 milioni all’anno per il primo biennio e 20 milioni all’anno per i successivi 5 anni.
Si noti che alcune disposizioni delle due leggi sono state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento a una presunta lesione delle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di tutela della concorrenza, di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e di ordinamento civile.

Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)

Con la legge regionale 28 maggio 2019, n. 6 il Consiglio regionale ha approvato una normativa in adempimento degli obblighi previsti all’art. 1, commi 965, 966 e 967 della legge di bilancio dello Stato per il 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145).
Tali disposizioni hanno sancito l’obbligo, in capo alle Regioni e alle Province autonome, di provvedere, entro il 30 maggio 2019, a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere (ossia già maturati e spettanti) in favore di coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, disponendo, in caso di mancato adempimento, la decurtazione del 20% dei trasferimenti erariali in loro favore (salvaguardando in ogni caso i trasferimenti destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali, del trasporto locale e per le non autosufficienze). Gli obiettivi specificatamente espressi nelle norme citate sono il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento della spesa pubblica, ai quali si aggiunge il fine dell’armonizzazione delle normative delle Regioni e delle Province autonome (art. 1, comma 966). Non va inoltre sottaciuta la delicatezza della materia, che incide retroattivamente su situazioni giuridiche soggettive già perfezionate; la Corte costituzionale si è espressa più volte sulla legittimità di interventi di tal fatta, sostenendo che sia possibile approvare disposizioni di legge in deroga all’art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale” (sent. 170 del 2013). In effetti, l’art. 11 delle Preleggi esprime il principio del legittimo affidamento nella stabilità e nella certezza del diritto, che trova riscontro e copertura costituzionale nell’art. 3 Cost. (sent. nn. 209 del 2010, 78 del 2012, 160 e 170 del 2013, 73 del 2017), ma che può essere legittimamente sottoposto al bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali purché sia rispettato il principio della ragionevolezza, da cui si trae un divieto di discipline arbitrarie che sacrifichino il nucleo essenziale dei valori e diritti bilanciati (sent. nn. 203 del 2016, 16 e 149 del 2017).
Le misure richieste dallo Stato alle Regioni vanno lette tenendo conto della suesposta premessa: ciò permette di comprendere la ratio di una rideterminazione che, nel concreto, appare frutto di non semplici calcoli e disposizioni di non agile lettura, ma che, in definitiva, sono volte a contemperare queste diverse esigenze, a fronte di una materia caratterizzata da svariati approcci nei diversi ordinamenti regionali.
Proprio al fine di coordinare gli interventi dei legislatori delle Regioni e delle Province autonome la legge n. 145 del 2018 ha stabilito inoltre, all’art. 1, comma 966, che i criteri e i parametri per la rideterminazione dovessero essere definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019. Nel caso di mancata intesa, permaneva l’obbligo in capo alle Regioni di rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi: nel caso si fosse verificata questa eventualità, il criterio di rideterminazione si sarebbe dovuto ispirare al metodo di calcolo contributivo.
Nel concreto, l’intesa prescritta dall’art. 1, comma 966 della l. n. 145 del 2018 è stata raggiunta il 3 aprile 2019 – a seguito di proroga del termine per la conclusione dell’intesa inserito all’interno del c.d. Decreto crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 – dopo un complesso iter che ha visto giocare un ruolo fondamentale alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ente che associa e coordina gli organi legislativi, diretti interessati delle disposizioni.
Il metodo di rideterminazione che si ricava dall’intesa siglata in data 3 aprile risulta, come si diceva, da un complesso contemperamento delle esigenze espresse dalla legge di bilancio e dei principi desunti dalla giurisprudenza costituzionale. Nel concreto, la disciplina prevede il ricalcolo del montante del vitalizio secondo il metodo contributivo e l’applicazione di clausole di salvaguardia volte, da una parte, a evitare che la decurtazione dell’assegno non sia irragionevole (e, dunque, eccessivamente penalizzante) e, dall’altra, che essa acquisti una rilevanza al fine del contenimento della spesa pubblica.
La legge in esame costituisce dunque il recepimento dei criteri di rideterminazione approvati in sede di Conferenza permanente nello specifico contesto valdostano. Va detto che, per quanto riguarda la Valle d’Aosta, tale normativa ha inciso relativamente poco in termini di risparmio della spesa pubblica e di soggetti destinatari, poiché essa si era dotata fin dal 1999 – con l’entrata in vigore della l.r. 8 settembre 1999, n. 8 – di un sistema di trattamenti previdenziali a favore dei consiglieri regionali basato sul metodo di calcolo contributivo che aveva già comportato sensibili risparmi di spesa (oltre ad aver previsto, con l.r. 11 dicembre 2015, n. 19, il c.d. contributo di solidarietà per il periodo 2016-2027).

 

Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)

La legge di riforma elettorale prevista dall’art. 15 dello Statuto speciale approvata nella seduta del 19 febbraio 2019 e pubblicata a scopo notiziale (per un’eventuale richiesta di referendum) non è stata oggetto di richieste di referendum ed è dunque entrata in vigore il 20 giugno 2019 (l.r. 4 giugno 2019, n. 7). Per l’analisi del contenuto della l.r. si rinvia alla precedente scheda sulla legislazione valdostana.

Disposizioni urgenti per Casino de la Vallée S.p.A.

La l.r. 4 luglio 2019, n. 8 costituisce il più recente capitolo della vicenda di Casinò de la Vallée S.p.A., la società che gestisce la casa da gioco valdostana (e le annesse strutture alberghiere) a totale partecipazione pubblica e che versa da molti anni in stato di grave crisi aziendale. Dopo il deposito di un’istanza di fallimento da parte della procura di Aosta, la società, tramite il suo amministratore unico, ha avanzato domanda di accesso al concordato preventivo presentando un piano di ristrutturazione aziendale. Il tribunale di Aosta ha ammesso la domanda, “congelando” fino ad aprile l’istanza fallimentare.
Tra i creditori della società Casino de la Vallée S.p.A. risulta anche Finaosta S.p.A., società finanziaria della Regione (totalmente partecipata dalla Regione stessa) che vanta un credito di circa 48 milioni di euro originato da diversi finanziamenti deliberati dalla Giunta regionale. A fronte della forte probabilità di non potere vedere soddisfatta la pretesa creditoria nell’ambito della procedura concorsuale – poiché trattasi di finanziamento del socio (ossia la Regione per il tramite di Finaosta S.p.A.) che, dunque, ai sensi dell’art. 2467 c.c., è soggetto alla postergazione – la Giunta regionale ha scelto di presentare un d.d.l. di conversione del credito in apporto patrimoniale, attraverso la sottoscrizione (da parte di Finaosta S.p.A. in nome e per conto della Regione) di strumenti finanziari partecipativi. In questo modo, la Regione “scommette” sul piano di risanamento di Casinò de la Vallée S.p.A., nell’ottica di recuperare il suo credito attraverso gli utili futuri della società.

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