- Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”
- Legge provinciale 4 dicembre 2019, n. 13
“Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”
La legge europea 2019 detta, ai sensi della legge prov. 12 ottobre 2015, n. 14, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale agli obblighi derivanti dall’Unione europea.
In particolare, la legge detta disposizioni in materia di rapporti della Provincia con l’UE, precisando meglio il ruolo e la funzione dell’Ufficio di Bruxelles (art. 1) e prevedendo esplicitamente la possibilità per la Provincia di ricorrere alla figura del cosiddetto "esperto nazionale distaccato” (art. 2).
Vengono anche modificate le leggi provinciali in materia di assistenza scolastica, agricoltura, acque e canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche, per adeguarli al diritto europeo.
Di particolare interesse l’art. 4, che dà attuazione all’art. 53 della direttiva 2005/36/CE relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificato dalla direttiva 2013/55/UE. L’art. 53 prevede che i professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedano la conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante necessaria all’esercizio della professione, o di una lingua amministrativa dello stesso, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Lo Stato ha dato attuazione a tale previsione con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, prevedendo il requisito della conoscenza della lingua italiana. Al fine di salvaguardare il principio di parificazione della lingua tedesca a quella italiana (art. 99 Statuto di autonomia), si prevede, all’art. 4, che gli ordini o i collegi professionali, competenti per l’iscrizione ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, debbano iscrivere anche professionisti che conoscano solo la lingua tedesca, limitando gli effetti dell’iscrizione all’esercizio della professione al territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
A sostegno di tale previsione la Provincia richiama l’art. 99 dello Statuto di autonomia, per il quale nel territorio provinciale la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato. Perciò ai sensi dell’art. 53 comma 2 della direttiva 2005/36 è da considerarsi comunque lingua amministrativa dello Stato membro ospitante e lingua ufficiale dell’Unione europea. Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si evidenza come la conoscenza della lingua tedesca sia indispensabile in quanto i cittadini e le cittadine di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno la facoltà di utilizzarla nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 100 St.).L’iscrizione all’esercizio della professione non pregiudica l’obbligo al bilinguismo nella pubblica amministrazione finalizzato alla tutela delle minoranze.
La legge è salita agli onori della cronaca nazionale, in virtù dell’approvazione di un emendamento che sostituiva, nel testo in lingua italiana, il termine “Alto Adige” con quello di “Provincia di Bolzano”, pur mantenendo nella versione in lingua tedesca il termine Südtirol. L’emendamento, presentato dai partiti della destra tedesca e accolto dalla SVP, ha suscitato molte polemiche per il tentativo di eliminare una denominazione ritenuta “invisa” alla maggioranza della popolazione di lingua tedesca. Le polemiche e la chiara intenzione espressa dal Ministro per gli affari regionali di procedere all’impugnazione della legge, hanno indotto il Consiglio provinciale ad una pronta modifica delle previsioni contestate. La legge n. 13 del 4 dicembre 2019 ha, quindi, introdotto modifiche terminologiche ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge europea, al fine di garantire la piena corrispondenza dei testi nelle due lingue.
Link web:
Link: web:
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/218160/legge_provinciale_4_dicembre_2019_n_13.aspx?view=1
- Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
“Codice del Commercio”
La legge reca una disciplina omnicomprensiva dell’attività commerciale in Provincia di Bolzano, comprensiva del commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; della vendita di stampa quotidiana e periodica; del commercio su aree pubbliche; delle forme speciali di vendita al dettaglio e della vendita di carburanti in impianti di distribuzione carburanti.
Abroga e sostituisce la legge prov. n. 7/2000, il relativo regolamento d’esecuzione di cui al DPGP n. 39/2000 e dalla legge prov. n. 7/2012, che non recepivano pienamente i principi liberalizzanti introdotti dallo Stato, alcune definizioni, la pianificazione territoriale con riferimento alla nuova legge urbanistica, i settori tenuti ad applicarla, l’esercizio congiunto di più attività commerciali nello stesso locale, etc.
La legge n. 12/2019 detta una disciplina organica e coerente della materia, offrendo un quadro giuridico certo agli operatori, Comuni ed imprenditori. La riforma cerca, poi, di porre rimedio a diversi dubbi di legittimità al quadro giuridico vigente e di non conformità a segnalazioni/pareri Antitrust e MISE “Ministero dello Sviluppo Economico”.
Gli obiettivi principali della legge, come evidenziato dalla relazione al disegno di legge di iniziativa giuntale, sono: offrire a Comuni, imprenditori e cittadini un chiaro quadro giuridico in materia di attività commerciali; garantire un’applicazione univoca su tutto il territorio provinciale; sburocratizzare e semplificare l’azione amministrativa.
La legge si articola in primo titolo recante disposizioni generali (artt. 1-5), che esplicita i principi e le finalità che l’ente pubblico persegue nella disciplina delle attività commerciali; formula le varie definizioni e delinea la pianificazione e il ruolo dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
Il titolo II (artt. 6-63) detta disposizioni riguardanti il campo di applicazione e la disciplina cui sono sottoposte le varie forme di attività commerciale, la formazione del tecnico/tecnica del commercio, le norme sanzionatorie. Chiude il titolo III (artt. 64-76) che detta le disposizioni transitorie e finali, nonché le disposizioni finanziarie e le abrogazioni.