Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1, recante “Legge di semplificazione 2018”, di cui si segnala:
Titolo I - Riduzione del numero delle leggi regionali – art. 1 “1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa. 2.Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. 3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A”.
Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica – art. 28, Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali) “1. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici generali degli enti locali, dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nell'ambito del procedimento approvativo in sede di conferenza di copianificazione. La verifica di coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali, il piano è rimesso dal Direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'autorità procedente per l'eliminazione dei vizi rilevati.
La determinazione del direttore generale è assunta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione definitiva dell'atto di pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano urbanistico generale degli enti locali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l'autorità procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.";
Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 2, recante "Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo", di cui si segnala art. 3, “Piano regionale del gioco d'azzardo patologico”
Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 4, recante "Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali", il cui art. 1 dispone che “1. Al Consiglio regionale sono assicurati strumenti, conoscenze e risorse per la verifica dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali sia nella fase preparatoria della assunzione delle decisioni legislative sia nella fase attuativa. 2. Il Regolamento interno di cui all'articolo 19 dello Statuto individua gli organi competenti e le modalità con cui sono assunte iniziative per la analisi dell'attuazione di leggi o per la valutazione degli effetti di politiche regionali, anche indipendentemente dalla previsione in legge di apposite clausole. 3. La Giunta regionale e i soggetti competenti per l'attuazione delle politiche sottoposte a verifica o valutazione sono tenuti a rendere le informazioni necessarie e a mettere a disposizione, a richiesta, elementi conoscitivi utili di cui dispongono. 4. Le risultanze dell'attività di valutazione sono pubblicate tra gli atti del Consiglio regionale”.