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La Corte costituzionale individua «la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea» come «fattore» per valutare la violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari nel procedimento legislativo (1/2019)

Corte cost., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 17

Motivi della segnalazione

Nell’ordinanza n. 17 dell’8 febbraio 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle proprie prerogative costituzionali. La Corte ha tuttavia precisato come, dal punto di vista oggettivo, tale legittimazione debba essere rigorosamente circoscritta, risultando possibile un sindacato solo su quei «vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», che siano quindi «rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione» (punto 3.5 del Considerato in diritto).


La Corte ha però ritenuto che nel caso concreto (avente ad oggetto le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari sul disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019) non emergesse un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali, dichiarando dunque il ricorso inammissibile.
Come è noto l’ordinanza è stata commentata da più parti quanto ai profili più generali di giustizia costituzionale (cfr., ex multis, A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in www.giurcost.org, 11 febbraio 2019). Se la si cita in tale sede è perché, tra gli «elementi procedurali e di contesto» che hanno condotto la Corte a ritenere nel caso di specie insussistenti violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, vi è «la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea»: uno dei «fattori», cioè, che secondo la Corte costituzionale ha fatto sì che i lavori parlamentari sul disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019 siano avvenuti «sotto la pressione del tempo dovuta» a tale lunga interlocuzione.
La Corte costituzionale altro non ha fatto quindi che contestualizzare le asserite violazioni delle prerogative costituzionali dei parlamentari in un più ampio ambito, quello delle «scadenze di fine anno imposte dalla Costituzione, dalle norme di attuazione, e dai vincoli europei»: in altre parole, in quel «complesso procedimento euro-nazionale, denominato “semestre europeo” o “calendario comune di bilancio”, che è in parte disciplinato da norme dell’Unione europea e in parte da norme dell’ordinamento italiano, nel quale sono coinvolti sia istituzioni europee sia organi costituzionali italiani» (così N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in www.federalismi.it, 2019, n. 4, p. 13).
Alcuni Autori si sono tuttavia espressi criticamente sul riferimento fatto dalla Corte al contesto europeo: sottolineandosi alcuni come la lunga interlocuzione con le istituzioni europee non costituisca un valore costituzionale (così F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, in www.federalismi.it, 2019, n. 4, p. 5); qualificando altri tale interlocuzione come un «mero accidente della storia» (così A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in www.federalismi.it, 2019, n. 4, p. 8); evidenziando altri ancora come la Corte non abbia tenuto conto delle responsabilità del Governo nella compressione del tempo parlamentare (così S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2019, n. 4, p. 7).

Osservatorio sulle fonti

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