XVIII legislatura, Doc. XVIII-bis n. 1, 12 dicembre 2018
Motivi della segnalazione
La 14ª Commissione Politiche UE del Senato ha espresso parere contrario sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità riguardo alla Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 COM (2018) 633 def.
Si tratta peraltro del primo parere contrario reso dalla 14ª Commissione Politiche UE in vigenza della riforma organica del Regolamento del Senato, entrata in vigore con l’avvio della XVIII legislatura, che, per quanto qui interessa, ha attributo in capo alla sola 14ª Commissione la verifica sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea (art. 144, comma 1-bis, r.S.) (sulla descrizione di tale innovazione si veda nel n. 1/2018 di questa Rubrica, la Scheda Attribuzione in capo alla 14ª Commissione della verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea; nonché, criticamente, N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Forum di Quaderni costituzionali, 2018, n. 1, p. 3).
La proposta di regolamento sulla quale la 14ª Commissione Politiche UE del Senato ha espresso parere contrario prevede la trasformazione dell’attuale Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) in Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Tra le innovazioni più significative vi è l’attribuzione all’Agenzia della possibilità di mettere in atto azioni concrete di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio.
Tale innovazione è stata ritenuta dalla 14ª Commissione in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità perché non si limiterebbe a perseguire gli obiettivi di una politica comune in materia di asilo ai sensi dell’art. 78 TFUE (armonizzazione normativa e supporto a beneficio degli Stati che si trovino ad affrontare situazioni particolarmente critiche); ma, appunto, consentirebbe all’Agenzia di mettere in atto azioni concrete anche in assenza di una richiesta da parte dello Stato membro.