XVIII legislatura, A.S. Doc. XXIV n. 4, 13 febbraio 2019
XVIII legislatura, A.C. Doc. XVIII n. 9, 14 febbraio 2019
Motivi della segnalazione
Camera e Senato hanno dato applicazione per la prima volta alla procedura che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012, vede le Camere coinvolte nell’approvazione di una decisione del Consiglio europeo.
Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede infatti che in alcuni casi l’entrata in vigore di decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione europea sia subordinata alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Si tratta di decisioni in merito alle disposizioni intese a completare i diritti di cittadinanza (art. 25, paragrafo 1, TFUE), all’adesione dell’UE alla CEDU (art. 218, paragrafo 8, TFUE), all’adozione della procedura uniforme per l’elezione del Parlamento europeo (art. 223, paragrafo 2) e all’attribuzione alla Corte di giustizia di alcune competenze in materia di proprietà intellettuale (art. 262, paragrafo 1, TFUE).
Con riguardo al nostro ordinamento, l’art. 11, comma 3, della l. n. 234/2012 ha attributo tale compito alle Camere, disponendosi che in tali casi la decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere.
Su cosa dovesse intendersi per «deliberazione positiva di entrambe le Camere» la dottrina si è interrogata a seguito dell’approvazione della legge n. 234/2012. Alcuni Autori hanno escluso il ricorso alla legge, ipotizzando la possibilità di utilizzare un atto di indirizzo, le cui forme e procedure devono essere stabilite da ciascuna Camera, d’intesa con l’altra, tenendosi conto della necessità di un’approvazione bicamerale di tali decisioni (cfr. A. ESPOSITO, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in www.federalismi.it, 2013, n. 2, p. 55). Altri, ritenendo invece possibile il ricorso alla legge, hanno sottolineato come l’art. 11, comma 3, non sia comunque chiaro in merito alla possibilità per le Camere di compiere la deliberazione in modo disgiunto o se esse possano (o, eventualmente, debbano) ricorrere ad un atto bicamerale, sembrando la seconda ipotesi più coerente con lo spirito dei Trattati che fanno riferimento in questo caso ad attribuzioni conferite non a singole Camere ma ai Parlamenti nazionali nella loro unitarietà. In ogni caso, si è detto, i procedimenti deliberativi presso ciascuna Camera devono strutturarsi su scelte di natura “seccamente” binaria, riducendosi al minimo le possibili ambiguità nell’interpretare le deliberazioni delle due Camere (cfr. G. PICCIRILLI, Il Parlamento italiano: le procedure europee nella legge n. 234 del 2012, in A. Manzella-N. Lupo (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2014, p. 217 s.).
Nella prima applicazione dell’art. 11, comma 3, le Camere hanno proceduto attraverso l’approvazione di atti monocamerali, strutturati secondo scelte di natura binaria, peraltro secondo procedure sostanzialmente assimilabili.
La Camera ha infatti scelto di seguire per tale atto (classificato alla voce Doc. CCXXXVI, n. 1 – Decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione europea soggette alla previa approvazione degli Stati membri) le modalità di esame parlamentare previste per le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. L’atto è stato infatti trasmesso alle Commissioni competenti (I e XIV), con votazione in tale sede dei documenti conclusivi con cui si approva o meno la decisione. Ferma restando la possibilità per uno o più gruppi di chiederne tempestivamente la discussione in Assemblea, dove la procedura seguita sarebbe quella per l’esame e la votazione di risoluzioni, recanti l’approvazione o meno della decisione UE, previa discussione di una relazione delle competenti Commissioni, sul modello della procedura di cui all’art. 143, comma 1, r.C. (per l’esposizione della procedura scelta, cfr. il resoconto delle Commissioni riunite I e XIV del 12 dicembre 2018, p. 5). Nel caso concreto la procedura si è conclusa con l’approvazione del Documento finale da parte delle Commissioni riunite nella seduta del 14 febbraio 2019 (cfr. Doc. XVIII, n. 9 – Documenti adottati dalle Commissioni in sede di atti normativi e di altri atti di interesse dell’Unione europea).
Il Senato ha proceduto all’esame di tale atto (anch’esso classificato alla voce Doc. CCXXXVI, n. 1 – Decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione europea soggette alla previa approvazione degli Stati membri) attraverso lo strumento offerto dal combinato disposto degli artt. 34, comma 1, e 54 del r.S. Si è cioè proceduto secondo le modalità di esame delle materie di competenza delle Commissioni (in questo caso, le Commissioni riunite 1ª e 14ª), le quali consentono a queste ultime di votare su una risoluzione che può essere eventualmente sottoposta all’Assemblea (per l’esposizione della procedura, cfr. il resoconto delle Commissioni riunite 1ª e 14ª del 13 dicembre 2018). Nel caso concreto la procedura si è conclusa con l’approvazione di una Risoluzione da parte delle Commissioni riunite nella seduta del 13 febbraio 2019 (cfr. Doc. XXIV, n. 4 – Risoluzioni adottate da Commissioni del Senato).
Quanto al merito dell’atto, sia Camera che Senato sono giunti ad una approvazione della decisione, sul presupposto del fatto che la vigente normativa italiana non richiede adeguamenti a quanto disposto dall’atto, già recando in sé le previsioni da quest’ultimo richieste.