Aggiornato al 30.06.2020
Rubrica a cura di Giusto Puccini
Scheda di Nicola Gentile
Nel periodo di riferimento considerato, l’Istituto ha adottato due atti, di diversa natura e forma normativa, di particolare rilievo:
- Il provvedimento IVASS n. 95 del 14 febbraio 2020, recante modifiche e integrazioni al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all’attestazione sullo stato del rischio, nonché all’allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all’art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dal c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019) (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_95/PROVVEDIMENTO_N-95_DEL_14_FEBBRAIO_2020.pdf)
- La lettera al mercato del 17 marzo 2020 Comunicazione congiunta IVASS - Banca d'Italia: offerta di prodotti abbinati a finanziamenti (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2020/17-03/Comunicazione_BI_IVASS_Polizze_abbinate_17.3.20.pdf)
- Provvedimento n. 95/2020, concernente l’attestato di rischio in materia di r.c. auto
Con il provvedimento n. 95/2020 l’IVASS ha adeguato la disciplina dell’attestato di rischio in materia di r.c.auto alle nuove disposizioni di cui al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, cd. “DL Fiscale”), convertito nella l. 19 dicembre 2019, n. 157.
L’articolo 55-bis di detto decreto-legge ha modificato, con il comma 1, l’art. 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni, ed ha introdotto, con il comma 2, una disciplina intertemporale per i contratti in corso, stabilendo che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le disposizioni novellate si applicassero in sede di rinnovo dei contratti medesimi. L’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. DL Milleproroghe), aveva poi - a sua volta - disposto che le nuove previsioni dovessero trovare applicazione dal 16 febbraio 2020.
Considerato che la revisione normativa dell’IVASS costituiva atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità, e altresì rispondeva all’esigenza di dare tempestiva attuazione a disposizioni urgenti introdotte dalla legislazione nazionale (compromettendosi il conseguimento delle finalità della norma primaria in caso di ritardo nell’emanazione), il Provvedimento è stato disposto dall’IVASS:
- omettendo l’analisi di impatto della regolamentazione [ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS];
- derogando alle disposizioni – sempre del citato Regolamento n. 3/2013 - che prevedono procedure e termini per l’espletamento del procedimento normativo [ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del medesimo Regolamento];
- riducendo la durata della pubblica consultazione [ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del detto Regolamento].
Le modifiche, in particolare, hanno comportato:
- l’esplicita previsione, in ipotesi di accesso al “bonus familiare”, della deroga alla norma generale che assegnerebbe alla classe di merito di conversione universale 14 i veicoli di prima immatricolazione, ovvero oggetto di voltura al PRA, ovvero di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli;
- l’esplicita previsione, in ipotesi di accesso al “bonus familiare”, della deroga alla norma generale che assegnerebbe in caso di veicoli già assicurati la classe di merito di conversione universale indicata nell’attestazione sullo stato del rischio;
- l’aggiornamento del riferimento alla sinistrosità pregressa alla luce della nuova disposizione primaria.
- La lettera al mercato del 17 marzo 2020, diffusa congiuntamente alla Banca d’Italia, in materia di “Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti”
Con questo atto di soft law – riconducibile, per quanto riguarda l’IVASS, alla «ogni utile raccomandazione o interpretazione» cui fa riferimento l’art. 5, comma 2, Codice delle Assicurazioni, come possibile strumento a disposizione dell’Autorità per il perseguimento delle finalità di vigilanza - gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi sono stati richiamati a prestare particolari cautele nell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento, al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la clientela, attraverso condotte idonee a favorire la consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.
A tale fine, gli intermediari sono stati invitati a svolgere, mediante le funzioni di Compliance e di Internal audit, specifiche verifiche sulle politiche di offerta e sulle modalità di collocamento di prodotti abbinati, finalizzate ad accertare il livello di conformità delle condotte tenute alle disposizioni applicabili, l’idoneità dei processi e dei regolamenti interni nonché l’esposizione ai rischi derivanti dal contenzioso con la clientela e dall’azione di altre Autorità competenti.
L’IVASS e la Banca d’Italia hanno così ricordato che il mancato rispetto, formale e sostanziale, delle regole vigenti, oltre a comportare l’applicazione delle sanzioni e misure di rimedio previste per la violazione degli obblighi di condotta verso la clientela, espone gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l’eventuale possibilità della richiesta di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti Autorità di vigilanza.
Per quanto l’atto, per sua natura, fornisca indicazioni e orientamenti con efficacia formalmente non vincolante, dal punto di vista sostanziale esso appare tale da conformare il comportamento dei vigilati, in quanto rappresenta i criteri interpretativi che saranno adottati dai due Istituti in materia e, nello stesso tempo, ricorda i principi che dovranno essere adottati dalle funzioni interne dei vigilati nell’applicazione di normative primarie e secondarie già vigenti, nella circostanza in materia di Compliance, Internal audit e POG (Product Governance and Oversight).
Gli elementi di attenzione della Lettera hanno, in particolare, riguardato:
- la qualificazione della copertura come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa;
- il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “polizze decorrelate”);
- il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling;
- i conflitti di interessi e il livello dei costi;
- la corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.