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Commissione nazionale per le società e la Borsa - CONSOB (2/2020)

Aggiornato al 30.06.2020

Rubrica a cura di Giusto Puccini

Scheda di Luca Astorri

 

  1. Il rapporto finale avente ad oggetto “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”

La Consob ha pubblicato in data 2 gennaio 2020 il rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività

(http://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1).

Si tratta di un documento tramite il quale la Commissione ha inteso fornire un contributo al dibattito in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e le relative negoziazioni.

Le cripto-attività sono una nuova tipologia di assets che si fondano principalmente sui sistemi crittografici e sulla Distributed Ledger Technology (DLT), e che comprendono una grande varietà di strumenti con diverse funzioni: di pagamento o di scambio (c.d. cryptocurrency), di investimento (c.d. investment token), di accesso a beni o servizi offerti tramite DLT (c.d. utility token).

Nella prospettiva seguìta nel rapporto finale, la Consob si concentra sui crypto-asset che possono rientrare nell’ambito delle proprie competenze, quindi essenzialmente sugli investment token, escludendo dall’analisi quegli investment token che integrano una delle categorie regolate a livello europeo (i.e. strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, prodotti di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblati), per i quali la competenza regolamentare spetta anzitutto alle istituzioni europee.

In assenza di una disciplina eurounionale e domestica specificamente dedicata alla regolamentazione del nuovo fenomeno, il rapporto individua possibili soluzioni normative demandate al legislatore ai fini della disciplina del ruolo delle piattaforme per l’offerta di crypto-assets di nuova emissione, dei sistemi di scambi nonché dei cosiddetti “servizi di portafoglio digitale” per la custodia e il trasferimento delle cripto-attività.  In particolare, secondo un approccio di nudge regulation, il rapporto prefigura un sistema regolamentare incentrato sul meccanismo dell’opt-in. Dalla volontaria sottoposizione alle regole da parte degli operatori scaturirebbero incentivi connessi alla parziale disapplicazione della più stringente, ma meno specifica, disciplina generale.

Con tale intervento l’autorità di vigilanza ha adottato un approccio proattivo, di stimolo per la definizione di un assetto normativo idoneo a recepire le implicazioni dello sviluppo tecnologico.

L’iniziativa concorre con l’attività di monitoraggio del mercato, che ha portato l’autorità ad assumere provvedimenti di vigilanza per offerte di crypto-asset, rientranti nella macro-categoria dei prodotti di investimento, svolte in violazione della disciplina applicabile.

Si segnala che, sul tema,la Commissione ha condotto una consultazione che si è chiusa il 19 marzo 2020, al fine di delineare la strategia europea per la regolazione delle cripto-attività.

  1. Il piano delle attività di regolazione per l’anno 2020

Nel febbraio 2020 la Consob ha pubblicato il piano annuale della attività di regolazione predisposto in attuazione dell’art. 2 del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 (http://www.consob.it/documents/46180/46181/piano_att_regol_2020.pdf/74fe985a-6ceb-4496-9461-eccb4cc1ef87).

In una prospettiva di better regulation, la Consob, ai fini dell’efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attività che intende svolgere per l’adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica degli stessi. Nella redazione di tale piano la Consob tiene conto delle fonti normative sovraordinate, anche dell’Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale, degli impegni di cooperazione tra autorità di vigilanza sui mercati finanziari, dei risultati dell’attività di revisione periodica svolta, della necessità di effettuare la revisione periodica della normativa e delle istanze prevenute dai soggetti vigilati, dai risparmiatori nonché dalle associazioni di categoria rappresentative di tali soggetti.

La attività incluse nel piano sono integrate ovvero modificate nel corso dell’anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione, e in ogni caso la Consob può procedere all’adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.

  1. Le modifiche al Regolamento Emittenti in tema di quote di genere

La legge 27 dicembre 2019, n. 160,  (Legge di bilancio 2020), ha modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. “Legge Golfo-Mosca”), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate.

Tra le modifiche introdotte si evidenziano in particolare: (i) l’innalzamento della percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l’organo di amministrazione sia per l’organo di controllo; (ii) l’accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto per sei mandati consecutivi in luogo dei tre mandati originariamente previsti.

La nuova disciplina legislativa, che è entrata in vigore il 2 gennaio 2020, ha sollevato dubbi interpretativi circa l’applicabilità del criterio di riparto per gli organi sociali composti da tre membri, nonché circa il computo dei sei mandati consecutivi durante i quali applicare le quote di genere.

Al fine di fornire prontamente indicazioni alle società quotate e ai soggetti interessati funzionali all’avvio della stagione assembleare 2020, la Consob è dapprima intervenuta, in data 30 gennaio 2020, con uno strumento di soft-law – una comunicazione contenente orientamenti applicativi – che ha consentito un procedimento di adozione celere (http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c20200130_1.htm), a cui ha fatto seguito, in data 13 maggio 2020, un intervento regolamentare di modifica dell’articolo 144-undecies.1, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971, del 14 maggio 1999.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione che ha portato alla modifica del Regolamento Emittenti (disponibile all’indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse), al fine di rispondere al primo interrogativo la Consob ha modificato il comma 3, del citato articolo 144-undecies.1, del Regolamento Emittenti, stabilendo che la regola ivi stabilita secondo la quale «qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore» non trova applicazione per gli organi sociali composti da tre membri per i quali l’arrotondamento avviene per difetto all’unità inferiore, tenuto conto della impossibilità aritmetica di garantire l'equilibrio di genere in base all'arrotondamento per eccesso.

Quanto al periodo di vigenza delle quote di genere, tramite la modifica al comma 1, del citato articolo 144-undecies.1, del Regolamento Emittenti, la Consob ha chiarito che i sei mandati riferiti al nuovo criterio di riparto si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo al primo gennaio 2020, non computandosi i precedenti mandati per i quali vigeva il diverso criterio introdotto dalla Legge Golfo-Mosca.

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