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Autorità Nazionale Anticorruzione (3/2020)

Aggiornato al 17.11.2020 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

 

Nel periodo preso in considerazione ai fini della redazione della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato alcune modifiche al Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020[1].

L’aggiornamento di questo atto normativo avrà importanti ripercussioni sullo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Autorità. In base alla vigente normativa, l’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del medesimo decreto. All’Autorità è altresì devoluto il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere presenti, ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10 o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del codice, nonché di assicurarne il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81.

L’art. 11 delinea un vero e proprio obbligo informativo: infatti, tutti i detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Il mancato rispetto di questo termine determina conseguenze importanti. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, in particolare, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.

All’obbligo appena descritto consegue una disciplina molto dettagliata degli aspetti più strettamente procedurali. Vengono così presi in considerazione i seguenti profili: trasmissione del flusso informativo, iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e, infine, modalità per la loro cancellazione.

 

[1] Il testo del regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/REGOLAMENTOCASELLARIO_3_9_2020.pdf.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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