T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2644; T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2645; T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2646
Il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti medesimi se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Cons. Stato n. 723/2014).
Pertanto, deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 8, “prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale cfr. Cons. Stato, III, n. 306/2015); di conseguenza, possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (cfr. Cons. Stato; III, n. 3085/2015)” (così: Cons. Stato, Sez. VI, 1 agosto 2017, n. 3853).
Nel caso sottoposto a scrutinio, dunque, l’applicazione del divieto regolamentare suddetto, una volta accertata l’inesistenza, fra le aree indicate dall’Amministrazione, di alcuna localizzazione alternativa dell’infrastruttura richiesta per coprire la rete nell’area indicata dal gestore, ha determinato una inibitoria assoluta di installazione dell’impianto che, da un lato, si pone sia in palese violazione della disciplina di favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; dall’altro, risulta in contrasto con un’interpretazione dell’articolo 4 del Regolamento di localizzazione adottato da Roma Capitale, coerente con i limiti derivanti dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 alla potestà regolamentare del Comune in materia di disciplina del corretto insediamento nel territorio degli impianti.