CONS. STATO, Stato sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912
Relativamente alla contestazione relativa alla mancanza di provvisorietà degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato richiama il suo precedente n. 6186 del 2003, secondo cui "le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco non debbono necessariamente avere sempre il carattere della provvisorietà. Loro connotato essenziale è l'idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, in quanto la requisizione è preordinata a ovviare situazioni per le quali non sia altrimenti possibile provvedere con le misure ordinarie, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere, appunto, dello stato di necessità".