CONS. STATO, Stato sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720
L'ordinanza contingibile e urgente, con cui il Sindaco impone al proprietario di un'area di risolvere una situazione di degrado che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dall'individuazione della responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica.
Legittimamente il provvedimento impugnato era stato indirizzato al titolare dell'area, ossia "a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché tale situazione non possa essergli imputata", trattandosi del soggetto avente la concreta disponibilità (e titolarità) dei luoghi, oltre che nella sua veste giuridica di successore a titolo universale di Sa. (in tema, Cons. Stato, V, 16 novembre 2005, n. 6406, secondo cui l'ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente indirizzata all'attuale proprietario dell'area, cioè a colui che si trova con quest'ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché quest'ultima sia da imputarsi ad altro soggetto o al precedente proprietario).