Le misure atte a contrastare l’emergenza epidemiologica, all’interno del territorio piemontese, sono state adottate, prevalentemente, con atti del Presidente della Giunta regionale, anche se, i primi interventi urgenti, sono stati impiegati a livello statale.
Si ricordano, da un lato, l’ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministro della Salute d’intesa col Presidente della Giunta regionale, la quale imponeva la sospensione di diverse attività e l’adozione di talune misure cautelative e, dall’altro, i più incisivi interventi previsti da alcuni decreti adottai dal Presidente del Consiglio dei ministri: in particolare, con DPCM 8 marzo 2020, vengono inasprite ulteriormente le misure restrittive per specifici comuni maggiormente colpiti dal contagio, all’interno della regione.
I primi e rilevanti provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale, restrittive della libertà personale e limitative delle attività produttive ed economiche, si registrano alla fine del mese di marzo, attraverso l’adozione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza, che apportano ulteriori specificazioni alle limitazioni imposte a livello statale e, in parte, ne anticipano i futuri interventi (D.P.G.R. Piemonte 21 marzo 2020, n. 34 dispone il divieto di accesso ai parchi; misura, che sarà oggetto di possibile limitazione solo all’interno del d.l. 25 marzo 2020, n. 19), richiamando l’art. 3, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che consentiva il potere di intervento regionale, ai sensi dell’ordinamento vigente, nelle more dell’adozione dei DPCM e in soli casi di estrema necessità ed urgenza.
Successivamente, si registrano provvedimenti che riprendono misure già adottate a livello statale, ma integrate da ulteriori restrizioni (D.P.G.R. Piemonte 3 aprile 2020, n. 36 - D.P.G.R. Piemonte 6 aprile 2020, n. 39 dispongono il divieto di svolgere all’aperto attività ludica, ricreativa o motoria, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione; un limite che a livello statale non era previsto), sulla base dell’art. 3, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, secondo cui l’intervento regionale era limitato all’adozione di misure soltanto più restrittive, rispetto a quelle nazionali, ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza, ma senza incidere sulle attività produttive, di rilevanza strategica per l'economia nazionale e connesse a sopravvenute situazioni di aggravamento del rischio sanitario e soltanto “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”.
In generale, tutti i provvedimenti, emanati col nomen iuris di “decreti” ma recanti in sostanza “ordinanze contingibili e urgenti”, risultano essere adottati in richiamo dell’art. 32 della l. 833 del 1978, il quale disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale, dell’art. 117 del d.lgs 112 del 1998, secondo cui le regioni sono abilitate ad emanare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria, dell’art. 50 della l. 267 del 2000, secondo cui spetta allo Stato o alle regioni, in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali, l’adozione di provvedimenti d’urgenza, e, per la gestione dei rifiuti nelle more dell’emergenza sanitaria, si richiama l’articolo 191 del d. lgs. 152 del 2006, che consente al Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti. All’interno di tutti i provvedimenti contingibili e urgenti, emanati dal Presidente della Giunta regionale, il richiamo è anche agli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione, oltre che all’art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Tutti i provvedimenti, inoltre, recano misure la cui efficacia è delimitata nel tempo, rispondendo al requisito della temporaneità propria delle ordinanze extra ordinem, salvo poi essere prorogate o modificate, a seconda dell’andamento del contagio epidemiologico, a ridosso della loro scadenza.
Per quanto attiene all’apparato sanzionatorio, come misura esplicitamente prevista in caso di inosservanza dei divieti posti dalle ordinanze regionali, il richiamo è alle sanzioni predisposte a livello statale dall’art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19.
Con riferimento al procedimento di adozione, è utile segnalare che, sulle misure adottate in taluni atti, si rinviene il raggiungimento dell’intesa con alcune associazioni rappresentative dei comuni (D.P.G.R. Piemonte 21 marzo 2020, n. 34), con i sindaci dei comuni capoluogo, coi presidenti delle Province, in presenza dei Prefetti e dopo aver sentito il Ministro della Salute (D.P.G.R. Piemonte 17 maggio 2020, n. 57) o le associazioni datoriali e di rappresentanza degli enti locali (D.P.G.R. Piemonte 9 aprile 2020, n. 41). Inoltre, è unicamente nei provvedimenti che consentono una graduale apertura delle attività, all’interno del territorio piemontese, che emergono, in modo esplicito, i pareri e le indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico e dal Gruppo di lavoro, entrambi costituiti a livello regionale (ad es. in D.P.G.R. Piemonte 18 maggio 2020, n. 58).
Lo studio degli atti impiegati in risposta dell’emergenza sanitaria ha mostrato, altresì, la presenza di taluni interventi adottati da parte della Giunta regionale. L’oggetto delle delibere attiene non, specificatamente, a misure di gestione dell’emergenza sanitaria, che l’ordinamento, come noto, riconduce ai poteri del solo Presidente della Giunta regionale (art. 32 della l. 833 del 1978), ma a misure organizzative di alcuni servizi regionali, a misure straordinarie in materia di lavoro, formazione e istruzione o alla previsione di alcuni incentivi finanziari.
Infine, si segnala la presenza di alcuni atti legislativi adottati dal Consiglio regionale, finalizzati, principalmente, a contenere l’impatto economico causato dall’emergenza epidemiologica.
Anzitutto, con l.r. 17 aprile 2020, n. 9 si è autorizzata la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, all’acquisto e alla distribuzione di mascherine ad uso sociale per tutta la popolazione piemontese, modificando, in tal senso, l’articolo 4 della l.r.14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile). Con la successiva l.r. 15 maggio 2020, n. 12, inoltre, si sono previsti interventi legislativi a sostegno delle imprese e della sanità, al fine di contenere, all’interno del contesto socio-economico regionale, gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. Infine, si ritiene utile segnalare il corposo intervento legislativo apportato con l.r. 29 maggio 2020, n. 13, il quale reca un ventaglio molto ampio di interventi finanziari e di semplificazione delle procedure amministrative, con oggetto vari settori produttivi e ambiti diversi, al fine di favorire il riavvio delle attività produttive regionali.