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Quadro sintetico su alcune leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali promulgate nell’ultimo trimestre (3/2020)

a) Con la legge n. 82/2020 viene autorizzata la ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica  italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, e del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, nonché il del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Con il primo Trattato di estradizione del 2016 viene stabilito (all’articolo 1) che ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente e nei confronti delle quali è stata  emessa  una  misura  privativa  della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva. L’articolo 2 dispone che l'estradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena  detentiva di durata minima non inferiore a tre anni.  Quando, invece, l'estradizione è richiesta per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva ancora da eseguire deve essere di almeno un anno. L’articolo 3 prevede che l'estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico.

Non si considerano però reati politici l'omicidio o reati violenti contro la persona del Capo dello Stato o di Governo (o dei membri delle loro famiglie), il  genocidio e gli atti di terrorismo (in conformità ai trattati dei quali entrambi gli Stati sono Parte) e gli altri reati che non possono essere considerati reati politici in base ai trattati in vigore tra le Parti, Non si procede all’estradizione anche quando vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta è stata presentata solo al fine di perseguire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità o opinioni politiche. Non si concede inoltre l’estradizione se la condotta per la quale è richiesta costituisce un reato esclusivamente militare. Parimenti non vi è estradizione se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'estradizione è prescritta in base alla legislazione della Parte Richiedente o della Parte Richiesta. Non si procede ad estradizione anche quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contenuti nella Costituzione della Parte Richiesta, se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione e quando per il reato per il quale è richiesta l'estradizione è intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena. Non è concessa poi estradizione per cittadini colombiani per nascita quando si tratta di fatti commessi precedentemente al 17 dicembre 1997. Infine, non si procede con estradizione se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o che comunque contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani o quando alla persona richiesta in estradizione è stato concesso asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

Con il Trattato, invece, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale le Parti devono concedersi l'assistenza giudiziaria in materia penale. L'assistenza è prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni,  sequestri,  confische di beni e altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Il Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, a escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. Il Trattato non consente alle autorità competenti di una delle Parti di esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte.

Il Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

Infine, il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate prevede che le Parti Contraenti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate. Ciascuna Parte può trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione vigente tra le Parti una persona condannata nell'altra Parte affinché sconti nel territorio della Parte ricevente la condanna inflitta nella Parte trasferente, purché si  rispettino le condizioni per il relativo trasferimento.

 

b) In materia di doppia imposizione sono state promulgate la LEGGE 17 luglio 2020, n. 89, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. (20G00106) e la LEGGE 17 luglio 2020, n. 92, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. (20G00109).

In materia di imposizione fiscale sono state approvate la legge n. 89/2020 e la legge n. 92/2020. Con la legge 89/2020 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. La Convenzione si  applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Dagli articoli 6 a 21 vengono disciplinate puntualmente le diverse modalità di imposizione su redditi, utili, dividendi, patrimoni immobiliari, interessi, canoni, compensi degli amministratori. L’articolo 22 stabilisce come evitare la doppia imposizione. E in particolare, per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata così: i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Uruguay, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. L'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Uruguay, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Italia sono esenti da imposta in Italia, l'Italia può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente tenere in considerazione i redditi esentati. Per quanto concerne l'Uruguay, invece, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: i residenti in Uruguay che ricavano redditi che, in conformità con la legislazione italiana e con le disposizioni della presente Convenzione, sono stati assoggettati ad imposizione in Italia, possono scomputare l'imposta ivi pagata dalle imposte dovute in Uruguay in relazione ai medesimi redditi, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sui redditi uruguaiana, calcolata prima della detrazione. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Uruguay sono esenti da imposta in Uruguay, l'Uruguay può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente tenere in considerazione i redditi esentati.Medesima impostazione si ha con la legge n. 92/2020 in forza della quale il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le  evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

 

c) In materia di difesa si segnalano la LEGGE 23 luglio 2020, n. 95, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. (20G00113), la LEGGE 23 luglio 2020, n. 96, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. (20G00114) e la LEGGE 17 luglio 2020, n. 90, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. (20G00107).

Le leggi n. 90/2020, n. 95/2020, n. 96/2020, intervengono in materia di difesa.

La legge 95/2020 prevede all’articolo 2 che le Parti realizzeranno la cooperazione militare e tecnica nei seguenti settori: formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e materiali; assistenza in materia di sanità, di trasmissioni logistica e di servizi in funzione delle esigenze espresse da una delle Parti e stabilite di comune accordo; scambio di informazioni strategiche e più in generale ogni altro settore di interesse comune.

La legge n. 96/2020 dispone che le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione tecnica militare nell'ambito del presente Accordo, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

Il Piano di cooperazione annuale potrà essere sottoscritto di comune accordo da rappresentanti autorizzati dalle Parti. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Ciad.  

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Ciad allo scopo di elaborare e approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Ciad.

La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi: politica di sicurezza e di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria; organizzazione e impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamenti di unità militari e gestione del personale;  formazione e addestramento in campo militare; questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attività militari; sanità militare; storia militare; sport militare; altri settori militari di comune interesse per le due Parti.

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità: visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari; partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento,  a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della difesa; partecipazione ad esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite di navi e aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa e associate a questioni attinenti alla difesa.

La Legge n. 90/2020, infine, prevede in merito alle modalità di cooperazione che essa dovrà avvenire nelle seguenti forme: visite reciproche e scambio di esperienze; partecipazione reciproca a corsi, conferenze, gruppi di studio, periodi di apprendistato, addestramento, nonché simposi organizzati da Istituti militari di formazione e addestramento; promozione di conoscenze e abilità nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale in materia di difesa; operazione di sostegno alla pace; promozione di servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica; supporto alle iniziative commerciali inerenti a prodotti e servizi per la difesa collegati a questioni inerenti la difesa; eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

 

d) In materia di energia e ambiente sono state approvate la LEGGE 17 luglio 2020, n. 91, Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (20G00108) e la LEGGE 23 luglio 2020, n. 97, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (20G00115),

Con la legge n. 91/2020 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Il Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti così da agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e da contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente.  Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio o più accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorità pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorità pubbliche per avere denunciato la violazione. Con la legge n. 97/2020 il Presidente della Repubblica è invece autorizzato a ratificare due protocolli. Si tratta del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e il Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.  Il primo protocollo si applica ai danni nucleari subiti sul territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformità al diritto internazionale o a bordo di una nave o di un aereo-mobile immatricolato in una Parte Contraente o di uno Stato non-Contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, è Parte Contraente  della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, così come di uno Stato non-Contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, non ha un impianto nucleare sul suo territorio o  in  qualsiasi zona marittima da esso stabilita in conformità al diritto internazionale e, infine, di ogni altro Stato non-Contraente nel quale sia in vigore, al momento dell'incidente nucleare, una legislazione relativa alla responsabilità nucleare che concede vantaggi equivalenti su base di reciprocità e che si basi su principi identici a quelli della presente Convenzione. Nulla pregiudica la facoltà di una Parte Contraente, sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, di prevedere nella sua legislazione un campo di applicazione più ampio in relazione alla presente Convenzione. "Danno nucleare" significa qualsiasi decesso o danno alle persone oppure ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni. Danno nucleare consiste anche nel costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, e qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente. Con il secondo protocollo, invece, il regime della convenzione si applica tra l’altro ai danni nucleari la cui responsabilità incombe all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici, situato sul territorio di una Parte Contraente della presente Convenzione e che sono subiti sul territorio di una Parte Contraente oppure nelle zone marittime situate oltre il mare territoriale di una Parte Contraente o al di sopra di tali zone. Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti Contraenti si impegnano affinché il risarcimento dei danni nucleari di cui all'articolo 1 sia effettuato a concorrenza dell'ammontare di 1500  milioni di euro per incidente nucleare. Tale risarcimento è effettuato fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro stabilito a tal fine dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è ubicato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria o da fondi pubblici stanziati in conformità all'articolo 10  della Convenzione di Parigi. Il risarcimento è stanziato sino a 1200 milioni di euro per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Il risarcimento a partire da 1200 milioni di euro e sino a 1500 milioni di euro è effettuato per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti Contraenti secondo la ripartizione prevista dall'articolo 12 e tale ammontare è suscettibile di aumento in conformità al meccanismo previsto all'articolo 12bis. Ciascuna Parte Contraente deve prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente non sia inferiore all'ammontare indicato di cui sopra e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi sempre di cui sopra e prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente sia stabilita ad un livello almeno uguale secondo quanto sopra e disporre che al di là di questo ammontare i fondi pubblici siano resi disponibili a titolo diverso dalla copertura della responsabilità dell'esercente.

 

e) In materia di manifestazioni sportive è stata approvata la LEGGE 17 luglio 2020, n. 94, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. (20G00111) (GU Serie Generale n.195 del 05-08-2020)

Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle partite o ai tornei di calcio disputati nel loro territorio da squadre professionistiche e da squadre nazionali. Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra cui partite di calcio non professionali, in particolare in circostanze in cui ci sono rischi di sicurezza fisica o di sicurezza pubblica. Lo scopo della presente Convenzione è fornire un ambiente sicuro e accogliente per partite di calcio ed altri eventi sportivi. A questo scopo le Parti adottano un approccio integrato e equilibrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, basato su uno spirito di collaborazione e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale. Inoltre, garantiscono che tutti gli enti pubblici e privati e  le  parti interessate riconoscano che le disposizioni di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza non possono essere considerate singolarmente e possono avere un'influenza diretta nella predisposizione delle altre due componenti. Tengono, infine, conto delle buone prassi nello sviluppare un approccio integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.

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