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Brevi note sulla bozza del General Comment on Children's Right in Relation to the Digital Environment redatta dal Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo (3/2020)

Lo sviluppo esponenziale di internet e delle nuove tecnologie rappresenta una grande opportunità di conoscenza e di intrattenimento per i minori, ma al tempo stesso, li espone al rischio di subire gravi violazioni di taluni diritti fondamentali loro riconosciuti, quali il diritto all'incolumità psicofisica, il diritto alla dignità personale, il diritto ad essere privi da ogni interferenza nella propria vita privata e familiare o il diritto alla privacy. La condivisione di considerevoli quantità di dati e informazioni online può infatti far sì che i minori si trovino involontariamente coinvolti in qualità di autori o di vittime di reati commessi per mezzo di internet. Inoltre, come posto in risalto da certi studi[i], la crisi di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione di rischio per i minori, dato che durante la pandemia i minori hanno trascorso e continuano a trascorrere molto più tempo online di quanto facessero prima, spesso senza la supervisione di un adulto. Inoltre, l'attuale situazione in cui ci troviamo a causa del COVID-19 ha portato ad una dipendenza ancora maggiore da strumenti digitali e servizi offerti online; molti servizi pubblici essenziali, come l'istruzione, che prima erano erogati in presenza sono ora, infatti, offerti attraverso gli strementi della didattica a distanza.

È in questo contesto e al fine di predisporre un sistema di tutela che garantisca una adeguata protezione dei diritti del minore sia online che offline che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo (d'ora innanzi “Comitato”)[ii] ha deciso di elaborare un  General Comment on Children's Right in Relation to the Digital Environment[iii]. Una prima versione del testo, allo stato di bozza, è stata diffusa il 13 Agosto 2020 con l'invito a tutte le parti interessate di commentare e inviare osservazioni entro il 15 novembre 2020[iv]. In base alla procedura che sarà seguita dal Comitato, quest'ultimo, poi, in seguito ad una attenta valutazione dei suggerimenti ricevuti, provvederà a redigere la versione finale e definitiva del General Comment.

L'adozione di un General Comment, atto autoritativo ma non giuridicamente vincolante[v], è uno degli strumenti che la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (d'ora innanzi “CRC”, utilizzando l'acronimo inglese, o “Convenzione”)[vi] attribuisce al Comitato al fine di fornire agli Stati contraenti la corretta interpretazione della Convenzione e di supportarli nell'effettiva applicazione della CRC e dei Protocolli opzionali a essa collegati. Lo scopo che il General Comment in oggetto si propone di perseguire è quello di chiarire con una interpretazione autorevole fornita dallo stesso Comitato come dovrà essere interpretata ed applicata dagli Stati contraenti la CRC nell'era di internet[vii].

In linea con il carattere della rubrica, qui di seguito si delinea  il contenuto e pongono  in rilievo alcuni aspetti particolarmente problematici del testo.

La struttura del General Comment riprende quella della CRC e ne dà una lettura adeguata al nuovo contesto, ossia l'ambiente digitale. I diritti e le libertà sanciti dalla CRC, tuttavia, anziché essere analizzati e reinterpretati uno per uno,  sono raggruppati in quattordici distinte sezioni. Segnatamente, il General Comment  è articolato nelle seguenti sezioni tematiche.

La prima sezione contiene una parte introduttiva in cui sono spiegate le ragioni che hanno portato all'adozione del General Comment e in cui sono elencati i documenti, i rapporti e le consultazioni che sono alla base di esso[viii].

La seconda chiarisce, invece, in un solo paragrafo l'obiettivo perseguito dal General Comment, come enunciato poco sopra.

Nella terza sezione il Comitato procede ad indicare come devono essere reinterpretati ed applicati nell'era digitale i principi generali su cui si fonda la CRC: il diritto alla non-discriminazione, il superiore interesse del minore, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del fanciullo e il diritto del fanciullo ad essere ascoltato.

Per quanto riguarda il diritto alla non-discriminazione, esso, ad avviso del Comitato, ha principalmente due significati nell'era digitale. In primo luogo, deve essere reinterpretato nel senso che gli Stati assicurino che tutti i minori, anche quelli meno abbienti o che vivono in zone più remote del Paese abbiano un effettivo accesso ad internet. Questo principio, oltre a migliorare “l'inclusione digitale” dei minori come precisa il Comitato, è anche essenziale, in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani (d'ora innanzi “Corte EDU”), per garantir loro la massima libertà di espressione[ix]. In secondo luogo, il Comitato precisa che è necessario prevedere misure specifiche per garantire che certe categorie di minori più vulnerabili non siano discriminate a mezzo di internet.

Per quanto riguarda il principio del superiore interesse del minore, il Comitato si limita a ribadire che questo deve essere il principio informatore di ogni strumento di indirizzo politico, legislativo o amministrativo che regoli l'uso di internet, il quale può avere un impatto sui minori.

Per quanto concerne il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore, il Comitato accenna ai rischi che Internet può avere per la vita e lo sviluppo equilibrato dei minori, inserendo in modo forse un po' generico in questa categoria tutti rischi in cui può incorrere il minore, quali i rischi di bullismo, sfruttamento economico o sessuale, abuso sessuale e persuasione al suicidio. Allo stesso tempo, sottolinea anche un'altra dimensione del concetto di equilibrato sviluppo del minore, evidenziando che le relazioni sociali personali sono fondamentali per l'equilibrato sviluppo del minore e che, quindi, in alcuni casi, gli Stati, nel regolare l'uso di internet dovrebbero tener conto delle ricerche che studiano il legame tra uso eccessivo di internet e delle tecnologie digitali nei primi anni di vita e la dipendenza dei minori dalle tecnologie digitali nei successivi anni di vita.

Per quanto riguarda il diritto di ascolto del minore, il Comitato si limita a sottolineare l'esigenza che le opinioni dei minori siano adeguatamente prese in considerazione per consentire loro di partecipare alla vita pubblica, economica e sociale. Non è stato, tuttavia, preso in considerazione l'ulteriore importante aspetto del diritto ad essere ascoltato, ossia quello relativo al diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.

Questa omissione risulta abbastanza grave se si considera che le procedure giudiziarie, sia civili che penali si svolgono in modalità telematica con sempre maggiore frequenza, soprattutto attualmente a causa del dilagare del COVID-19, e che, affinché il diritto del minore ad essere ascoltato sia pienamente rispettato e il giudice possa formare il proprio convincimento sulla base del giusto equilibrio tra favor veritatis e favor minoris, il coinvolgimento del minore in processi che lo riguardano e si svolgono in via telematica è essenziale.

La quarta sezione del documento sottolinea che il diritto dei minori a svilupparsi coerentemente con lo sviluppo delle proprie capacità, di cui all'art. 5 CRC, deve essere garantito ancora più scrupolosamente nell'ambiente digitale, in quanto i bambini e gli adolescenti possono autonomamente navigare in rete, senza un costante monitoraggio dei genitori o delle persone legalmente responsabili. In questo senso, dunque, sussiste un obbligo in capo di Stati di prevedere delle misure adeguate  a consentire ai minori di navigare in rete in sicurezza. Il Comitato sottolinea altresì quanto sia importante il ruolo dei prestatori di servizi online, i quali devono impegnarsi ad offrire e rendere disponibili servizi che siano adeguati per un equilibrata evoluzione delle capacità dei minori.

Nella quinta sezione sono, invece, prese in considerazione quelle misure nazionali, ossia i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura, che gli Stati devono adottare per garantire la protezione e attuare i diritti riconosciuti dalla CRC nell'ambiente digitale. Questa sezione desta particolare interesse in quanto il Comitato si dilunga nel descrivere quali obblighi incombono in capo agli organi statali al fine di garantire l'efficace attuazione delle disposizioni della CRC nell'ambiente digitale.

Per quanto riguarda gli Stati, il Comitato sottolinea che gli Stati devono rivedere e aggiornare il proprio apparato normativo al fine di garantire che i diritti dei minori riconosciuti dalla CRC siano rispettati anche nel contesto digitale. In tale sezione, il Comitato auspica anche l'identificazione di un organo governativo che sia adibito a coordinare le politiche e i programmi relativi ai diritti dei minori nel contesto digitale e la creazione di un'istituzione indipendente che monitori che sia fatto un uso corretto delle informazioni dei minori condivise online. A tale istituzione dovrebbe anche essere attribuita la competenza a ricevere i ricorsi dei minori o dei loro rappresentanti che ritengano che i loro diritti siano stati violati. In questa sede, il Comitato ribadisce l'importanza[x] dell'alfabetizzazione digitale sia dei minori, che dei loro genitori e dei soggetti responsabili della loro educazione, cosicché questi ultimi possano adeguatamente affiancare i minori nell'uso degli strumenti e dei servizi digitali e possano individuare i pericoli che potrebbero nuocere all'integrità fisica o mentale dei minori, e, di conseguenza, proteggerli da questi pericoli. Tale aspetto era già stato sottolineato anche dal Parlamento europeo in una relazione del 2012, che era stata adottata per dar conto del fatto che aveva preso avvio una nuova fase nella protezione dei diritti dei minori a livello europeo in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24 stabilisce che la protezione dei minori è un diritto fondamentale e che in tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. L’obiettivo della relazione del Parlamento europeo era quello di esortare gli Stati membri a recepire in modo corretto e tempestivo gli strumenti europei dedicati a garantire la tutela dei minori nel mondo digitale e ad invitare le altre istituzioni europee, e in particolare la Commissione, a potenziare i “meccanismi interni al fine di assicurare un approccio coerente e coordinato alla tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale”[xi]. Tale invito è stato successivamente recepito dalla Commissione, la quale ha contribuito ad incrementare la tutela dei diritti del minore nel mondo digitale a livello europeo[xii], così come la bozza di General Comment in oggetto si propone di fare sul piano internazionale.

Per quanto riguarda i privati, e in particolare il settore industriale, i prestatori di servizi online si trovano in una posizione privilegiata per prevenire, individuare e segnalare le attività lesive dei diritti dei minori commesse online. Per tale motivo, il Comitato ribadisce l'obbligo degli Stati di controllare che il settore industriale adempia alle proprie responsabilità e prevenga la commissione di attività illecite online a danno dei minori. A tal proposito, si legge in alcuni rapporti che alcune imprese, come Facebook, segnalano volontariamente e immediatamente le immagini e i video di abusi o di altre situazioni che rappresentano un pericolo per i minori, mentre altre imprese non inviano segnalazioni o comunque le inviano solo sporadicamente[xiii]. La protezione dei diritti dei minori in tale ambito dipende, quindi, ancora in larga parte dalla policy adottata dai prestatori di servizi online e dalla loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso. Il processo di attribuzione ai privati di una responsabilità da fatto illecito internazionale è ancora in una fase embrionale e quindi non può essere invocata se non in casi specifici e a specifiche condizioni[xiv]. Il General Comment sembra fornire alcuni spunti nel senso di esplorare ulteriormente queste possibilità, ma non precisa oltre il contenuto di tali obblighi. Sarà quindi compito dei legislatori nazionali e degli organi internazionali a ciò preposti delineare con maggior precisione il contenuto e l'azionabilità di tali obblighi in capo ai privati.

In tale sezione, il Comitato precisa un altro importante obbligo che incombe in capo agli Stati,  quello di prevedere adeguati ed effettivi meccanismi di tutela giurisdizionale e non giurisdizionale in caso di violazioni dei diritti dei minori commesse a mezzo di internet. In tal senso è opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte EDU, pur se non espressamente richiamata dal Comitato, in base alla quale garantire al minore la possibilità di presentare un ricorso effettivo equivale a garantire che il prestatore di servizi online sia tenuto a comunicare alle autorità giudiziarie competenti l'identità dell'autore del reato commesso online affinché sia punito per il fatto commesso. In tal caso, infatti, il diritto alla riservatezza delle informazioni opposto dal prestatore di servizi online non è compatibile con il rispetto dei diritti umani di cui alla CEDU, e in particolare di cui all'articolo 8 CEDU[xv].

Nella sesta sezione, il Comitato chiarisce, invece, l'interpretazione da dare in un contesto digitale a quelle disposizioni della CRC che attribuiscono ai minori specifici diritti e libertà. In particolare, è fornita l'interpretazione da dare al diritto di accesso all'informazione[xvi], al diritto alla libertà di espressione[xvii], al diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione[xviii], alla libertà di associazione e di riunirsi pacificamente[xix], al diritto alla privacy[xx], al diritto alla immediata registrazione al momento della nascita e al diritto alla propria identità personale[xxi], identificata alla luce del nuovo contesto digitale come diritto alla registrazione online al momento della nascita, che deve essere garantita a tutti i minori, inclusi quelli residenti in aree remote del Pianeta, rifugiati e a tutti i minori particolarmente vulnerabili.

Nella settima sezione è invece sancito l'obbligo in capo agli Stati contraenti di predisporre un adeguato sistema normativo che assicuri la protezione dei minori contro ogni forma di violenza, sia fisica che morale, e contro ogni sfruttamento o abuso sessuale che sia perpetrato per mezzo di internet o di altre tecnologie digitali[xxii]. Anche in questa sezione il Comitato si concentra sul ruolo dello Stato, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale, nel predisporre un adeguato quadro normativo che tuteli i minori da ogni forma di violenza che può essere perpetrata online. Come esempio di queste attività sono indicati il cyberbullismo, la condivisone di immagini sessuali di minori e la promozione di comportamenti autolesionisti. Nel concetto di violenza è, quindi, compresa secondo il Comitato una vasta gamma di comportamenti lesivi dei diritti del minore. Allo stesso tempo, il Comitato evidenzia l'importante ruolo che lo Stato riveste nel prevedere adeguate forme di tutela dal punto di vista processuale; è, infatti, dovere dello Stato quello di mettere a punto un sistema processuale che garantisca lo svolgersi di indagini effettive nei confronti degli autori dei reati commessi online a danno dei minori, e il conseguente rinvio a giudizio di tali soggetti. In tal senso, devono essere previste misure specifiche in quanto tali reati hanno spesso natura transnazionale e implicano, pertanto, indagini complesse.

Come precisato in altre sezioni del General Comment, il Comitato ribadisce altresì che lo Stato deve apprestare adeguate forme di supervisione dell'attività delle imprese prestatrici di servizi online ed assicurarsi che esse adempiano alle proprie responsabilità in termini di prevenzione, individuazione e segnalazione dei casi di violenza subiti dai minori. A tal proposito, il Comitato sembra, tuttavia, non tenere conto di alcune dinamiche complesse che concernono il rapporto tra soggetti pubblici e privati in tema di obblighi internazionali. Il problema è solo accennato e ricondotto pacificamente nell'alveo della responsabilità dello Stato per omesso controllo sull'attività delle imprese. Spetta, quindi, all'interprete delineare precisamente i confini di tale responsabilità e ridefinire più precisamente come l’applicazione delle regole tradizionali sull’attribuzione del fatto illecito internazionale reagisca alla particolare caratterizzazione dell’illecito a mezzo internet, tenendo in considerazione i nuovi confini del diritto internazionale che prevedono l’attribuzione anche ai soggetti privati, come le imprese multinazionali, di obblighi internazionali, quali quelli a tutela dei diritti fondamentali del minore.

L'ottava sezione fa riferimento alla necessità che i genitori e coloro che si prendono cura dei minori siano adeguatamente informati sui rischi in cui possono incorrere i minori in rete al fine di proteggerli adeguatamente. Il diritto ad un ambiente familiare e a cure adeguate[xxiii] è dunque rimodulato secondo le esigenze che nascono nell'ambiente digitale. In tal senso, il Comitato sottolinea che per raggiungere l'obiettivo di proteggere i minori, deve essere effettuato un equo bilanciamento tra la necessità di proteggere i minori e quella di stimolare l'individualità di questi, senza interferire nel loro processo naturale di crescita.

La nona sezione si occupa di stabilire quali particolari precauzioni devono essere adottate nei confronti di minori con disabilità[xxiv]. In tal caso, infatti, mentre Internet può aumentare ancora di più la possibilità per i minori con disabilità di entrare in contatto con ragazzi della propria età, esso può diventare anche un'occasione di discriminazione nei loro confronti nel caso in cui non siano predisposte misure adeguate per garantire loro il libero accesso a tutti i servizi offerti dalla rete o nel caso in cui diventino vittime di forme di prevaricazione, come il cyberbullismo, o di altre forme di discriminazione e violenza.

Nella decima sezione si sottolinea il ruolo importante che rivestono le nuove tecnologie nel garantire il diritto del minore a godere del miglior stato di salute possibile[xxv]. Le tecnologie digitali, come sottolineato dal Comitato, possono, infatti, facilitare l'accesso a informazioni mediche, relative al generale stato di salute, o a particolari informazioni riguardanti la vita sessuale o la corretta alimentazione che dovrebbero seguire i bambini e gli adolescenti. Al tempo stesso, però, il Comitato precisa che gli Stati devono adottare una legislazione che informi gli adolescenti e permetta loro di capire che è necessario bilanciare il tempo trascorso online con quello trascorso offline con amici e parenti.

Nella undicesima sezione sono esplorate le opportunità che l'accesso alla rete e le nuove tecnologie offrono per dare pieno sviluppo al diritto dei minori all'educazione e all'istruzione[xxvi], così come al diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica[xxvii]. Anche in questo caso, comunque, il Comitato sottolinea come il diritto a giocare, a passare il proprio tempo online e a partecipare alla vita culturale e artistica online debba essere bilanciato con la previsione di attraenti alternative nella vita reale dei minori che implichino interazioni personali e fisiche con bambini e bambine della stessa età[xxviii].

La dodicesima sezione è dedicata alle speciali misure di protezione che devono essere adottate in certi ambiti specifici. In particolare, in tale sezione il Comitato precisa che i minori devono essere protetti da ogni forma di sfruttamento, economico, sessuale o di altro genere, che possa essere perpetrato online[xxix]. Il Comitato sottolinea anche che le leggi contro la cyber-criminalità adottate a livello nazionale devono tener conto degli effetti che hanno sui minori e che il loro dettato normativo debba essere redatto di conseguenza[xxx] e che particolari categorie di minori vulnerabili, come coloro che sono coinvolti in conflitti armati, che migrano da un Paese all'altro o che si trovano in altre situazioni particolarmente vulnerabili, debbano essere protette in modo adeguato da ogni forma di abuso, sfruttamento o violenza commessa online.

Nella tredicesima sezione, il Comitato precisa che, affinché gli Stati, gli attori privati e, in generale, tutti i soggetti interessati rispettino, proteggano e diano attuazione ai diritti dei minori nel contesto digitale, è necessario instaurare forme di cooperazione internazionale e sovranazionale, vista la natura transnazionale della rete.

La sezione finale, la quattordicesima, è una sezione conclusiva in cui si raccomanda di diffondere il General Comment presso tutti i soggetti interessati.

Dalla breve analisi che precede, si desume l'importanza che riveste il General Comment nel sistema delle fonti internazionali, pur rientrando nella categoria degli atti di cosiddetta soft law del diritto internazionale, in quanto rappresenta un punto di riferimento essenziale per interpretare e dare attuazione ai diritti dei minori online. La sua mancanza di vincolatività rappresenta però, in alcuni casi, anche il suo punto debole, in quanto si limita a fornire delle chiavi interpretative generali, senza scendere nel dettaglio di come esse possano effettivamente essere messe in pratica dagli Stati contraenti. Un esempio in tal senso è rappresentato dal continuo riferimento al fatto che gli Stati devono supervisionare l'operato dei prestatori di servizi online, senza che sia ulteriormente analizzato come ciò sia possibile. Le strategie e le proposte di atti adottate a livello europeo sono in tal senso più precise e concrete, ma più settoriali. Un altro indiscusso merito del General Comment è, infatti, quello di fornire una reinterpretazione in chiave digitale di tutti i diritti dei minori previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e di offrire all'interprete, quindi, un quadro completo entro il quale muoversi per assicurare un'adeguata protezione dei diritti del minore nell'era digitale.

Costanza Di Francesco Maesa

 

[i]              Europol, Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic, 19 giugno 2020; WePROTECT Global Alliance, World Childhood Foundation, Unicef, UNDOC, WHO, ITU, End Violence Against Children e UNESCO, COVID-19 and its implications for protecting children online, aprile 2020.

[ii]             Il Comitato ONU sui diritti del fanciullo è un organo di esperti indipendenti istituito sulla base della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, adottata e aperta alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990.

[iii]             Draft General Comment No. 25, “Children’s rights in relation to the digital environment”, 13 August 2020, CRC/C/GC/25. Si ricordi che anche nel Generale Comment n° 13 sulla tutela del minore da ogni forma di violenza, sono contenuti riferimenti ai rischi a cui il minore può incorrere navigando in rete.

[iv]             La bozza del General Comment è stata elaborata sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati, dalle Agenzie specializzate dell'ONU e da terze parti, quali organizzazioni non governative, che hanno risposto alla chiamata del Comitato, il quale aveva chiesto a tutti gli interessati di far pervenire le proprie osservazioni. Per un approfondimento in tal senso, si veda il contributo di Monica Parodi, “Il contributo dell’Italia alla redazione del General Comment on children’s rights in relation to the digital environment del Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo”, Osservatorio sulle Fonti, 2020, pp. 1-5, contenuto in questa rubrica. La bozza di General Comment in oggetto è stata redatta anche sulla base dei risultati di una consultazione pubblica transnazionale che ha coinvolto minori provenienti da tutte le parti del mondo (General Comment, par. 6). In particolare, la consultazione pubblica ha coinvolto settecentonove bambini che vivono in zone rurali o urbane in ventotto Paesi in diverse Regioni.

[v]              I General Comments forniscono l'interpretazione che è data alla Convenzione da parte del Comitato e rappresenta un documento autorevole che indica agli Stati quali obiettivi il Comitato si auspica che vengano raggiunti dagli Stati nell'applicare la Convenzione. Per alcune spiegazioni aggiuntive circa il valore dei General Comments, si rinvia al contributo di Monica Parodi, “Il contributo dell’Italia alla redazione del General Comment on children’s rights in relation to the digital environment del Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo”, cit., e a N. Ando, “General Comments/ Recommendation’s, in The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, OUP, 2011, p. 334.

[vi]             Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, en entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

[vii]            General Comment, par. 7. Il termine utilizzato è “digital environment” che letteralmente può essere tradotto in italiano con l'espressione “ambiente digitale”. Per una definizione di “digital environment”, si veda quanto precisato nelle guidelines (Appendix to Recommendation CM/Rec(2018)7 Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment), nelle quali si legge: ““digital environment” is understood as encompassing information and communication technologies (ICTs), including the internet, mobile and associated technologies and devices, as well as digital networks, databases, content and services”.

[viii]           Si legge, in particolare, che il General Comment si fonda sull'esperienza del Comitato di rivedere i rapporti delle parti, “its 2014 Day of General Discussion on digital media and children’s rights, the jurisprudence of human rights treaty bodies, Special Rapporteurs, Human Rights Council, international consultations with experts and stakeholders, and the participation of children through a cross-national consultation”.

[ix]             Sul fatto che la possibilità degli individui di esprimersi su Internet rappresenti uno strumento senza precedenti per esercitare la libertà di espressione, vedi la sentenza della Corte europea dei diritti umani (d'ora innanzi “Corte EDU”) Delfi AS c. Estonie, n. 64569/09, par. 110 e Cengiz et autres c. Turquie, n. 48226/10 e 14027/11, 1 dicembre 2015, par. 52 et seq.

[x]              Vedi la Relazione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale, A7-0353/2012, del 24 ottobre 2012.

[xi] Si legga in tal senso la Relazione sulla tutela dei minori nel mondo digitale, A7-0353/2012, Relatore Silvia Costa, 24 ottobre 2012.

[xii]  Un elenco dei documenti programmatici e politici, degli atti giuridici vincolanti dell’UE e dell’acquis europeo in tema dei diritti dei minori in generale è consultabile al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_and_policy_documnets_rights_of_the_child_april_2020_2.pdf>

[xiii]           Nel 2019 Facebook, ha inviato quasi 16 milioni di segnalazioni, mentre altre imprese con sede negli Stati Uniti hanno inviato meno di 1 000 segnalazioni, alcune addirittura meno di 10. Vedi il NCMEC, 2019 Reports by Electronic Service Providers.

[xiv]            Vedi Elements for the Draft Legally Binding Instrument on Transnational Corporation and other Business Enterprises with Respect to Human Rights, HRC Res. A/HRC/RES/26/ del 29 settembre 2017.

[xv]            In tal senso, si veda la sentenza della Corte EDU, K.U. v. Finland, n. 2872/02, 2 dicembre 2008, par. 46 et seq.

[xvi]            Vedi gli artt. 13 e 17 CRC.

[xvii]           Vedi l'art. 13 CRC.

[xviii]          Vedi l'art. 14 CRC.

[xix]            Vedi l'art. 15 CRC.

[xx]            Vedi l'art. 16 CRC.

[xxi]            Vedi gli artt. 7-8 CRC.

[xxii]           Il riferimento è agli artt. 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) e 39 CRC. Si veda, a tal riguardo, a livello di ordinamento europeo, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, recentemente adottata, in data 24 luglio 2020, intitolata “Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, COM(2020) 607 final.

[xxiii]          Vedi gli artt. 5, 9, 18, 20 CRC.

[xxiv]          Vedi l'art. 23 CRC.

[xxv]           Vedi l'art. 24 CRC.

[xxvi]          Vedi gli artt. 28-29 CRC.

[xxvii]          Vedi l'art. 31 CRC.

[xxviii]         Vedi il par. 118 del General Comment.

[xxix]          Gli articoli di riferimento sono gli artt. 32, 34, 35 e 36 CRC.

[xxx]           Vedi art. 40 CRC.

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