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La Corte entra nel merito di una disposizione non più in vigore, non potendosi escludere che all’epoca – abbia avuto applicazione (1/2020)

Sentenza n. 290/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 27/12/2019 – pubblicazione in G. U. 02/01/2020 n. 1

Motivo della segnalazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), in materia di aree naturali protette di interesse regionale.
Si considera, ai fini della presente segnalazione, l’impugnazione relativa all’art. 33, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost. La norma regionale impugnata ha inserito l’art. 4-bis dopo l’art. 4 della legge della Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33.

Nelle more del giudizio, il censurato art. 4-bis, comma 3, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999 è stato modificato dall’art. 16, comma 6, della legge della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie), con l’inserimento, tra l’altro, della seguente precisazione: «in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia».
Successivamente, è intervenuta la legge della Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), la quale, nel contesto del riordino della normativa regionale in materia di commercio, ha disposto, a decorrere dall’8 novembre 2019: a) all’art. 107, comma 1, lettera mm), l’abrogazione del comma 6 dell’art. 16 della legge reg. Lazio n. 8 del 2019; b) all’art. 107, comma 1, lettera d), l’abrogazione dell’intera legge reg. Lazio n. 33 del 1999; c) e all’art. 13, comma 3, la riproduzione di una disposizione del tutto coincidente con quella recata, prima della sua abrogazione, dall’art. 4-bis, comma 3, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, come modificato dall’art. 16, comma 6, della legge reg. Lazio n. 8 del 2019.
Pertanto, a decorrere dall’8 novembre 2019, la legge reg. Lazio n. 33 del 1999 è stata abrogata e il suo contenuto – ivi compreso l’art. 4-bis, comma 3, nel testo modificato – è stato riversato nella legge reg. Lazio n. 22 del 2019.
Questo tormentato percorso normativo, precisa la Corte, comporta che «la disposizione impugnata sia stata in vigore, nel suo testo originario, dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019» mentre «a partire da quest’ultima data il testo è stato modificato con le aggiunte di cui si è dato conto sopra e in questa versione è confluito nel testo unico in materia di commercio (legge reg. Lazio n. 22 del 2019)». Tale modifica dunque, «pur risultando satisfattiva delle doglianze del ricorrente, non determina la cessazione della materia del contendere. La disposizione impugnata è stata infatti in vigore, nel suo testo originario, per un arco temporale di quasi sette mesi (dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019) e la sua formulazione letterale non consente di escludere che abbia avuto applicazione medio tempore».
Le relative questioni di legittimità costituzionale vengono quindi esaminate nel merito, per quanto poi dichiarate non fondate.

 

Osservatorio sulle fonti

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