Sentenza n. 70/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 24/04/2020 – Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Motivo della segnalazione
La decisione ribadisce un orientamento già affermato, secondo cui una norma asseritamente di interpretazione autentica, la quale, sulla base di un’analisi dei suoi contenuti, risulti avere in realtà natura innovativa, deve ritenersi irragionevole e conseguentemente soggetta a dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Oggetto di impugnazione e della declaratoria di incostituzionalità è nel caso di specie una disposizione di legge della Regione Puglia in materia di urbanistica (e più specificamente in materia di interventi di demolizione e ricostruzione: art. 2, l.r. Puglia n. 59/2018) suppostamente interpretativa di una precedente disposizione regionale sulla stessa materia (art. 4, co. 1, l.r. Puglia n. 14/2009). La Corte ritiene che, nonostante l'autoqualificazione della più recente disposizione come norma di interpretazione autentica, si tratti di disposizione innovativa, la quale in concreto “integra [...] una nuova deroga agli strumenti urbanistici”; e che essa sia irragionevole in quanto avente efficaca retroattiva: una simile disposizione, proprio in virtù della sua portata retroattiva, rende legittime condotte che al tempo in cui furono commesse non potevano essere considerate tali (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), realizza una "surrettizia ipotesi di sanatoria", che esula dalla competenza regionale, come era stato sostenuto dalla difesa statale (considerato n. 7.5). Sicché, dall'ampliamento della portata della norma risulta violato, oltre che l'art. 3 Cost., anche l'art. 117, co.3 Cost. (considerato n. 7.6).
La sentenza si limita a ripetere ed applicare i principi già affermati in relazione a un caso analogo dalla sentenza n. 73/2017, espressamente richiamata con ampie citazioni, insieme ad altri precedenti.