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Contrattazione collettiva per i medici di medicina generale e limite dell’ordinamento civile (2/2020)

Sentenza n. 53/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 13/3/2020 – Pubblicazione in G.U. 18/3/2020 n. 12

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 53/2020 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 66/2018, recante Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale. La difesa erariale denunciava un contrasto fra questa disposizione e l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L’art. 2, comma 1, della legge regionale pugliese n. 66/2018 stabilisce che presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso sia collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, al quale spetta gestire le richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa disciplina si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, che delineano le funzioni del medico di continuità assistenziale. Così facendo, il legislatore pugliese avrebbe violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, cui è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.
La Corte costituzionale ricorda che in virtù dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 il rapporto fra i medici di medicina generale – compresi i medici di continuità assistenziale – e il Servizio sanitario nazionale è disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali. Tuttavia, l’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le materie attinenti all’organizzazione degli uffici sono escluse dalla contrattazione collettiva. Per tale ragione, il fatto che i contratti collettivi incidano su determinati profili organizzativi non significa che disposizioni come quella impugnata possano essere ricondotte alla materia dell’ordinamento civile. La disciplina dettata dal legislatore pugliese prevede una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale: ciò non incide, di per sé, sulla disciplina dell’attività professionale, che è la materia propria della contrattazione collettiva. Per tale ragione, l’art. 2, comma 1, della legge pugliese n. 66/2018 non invade la competenza legislativa dello Stato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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