Sentenza n. 130/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 26/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020, n. 27
Motivo della segnalazione
La sentenza, emessa dalla Corte costituzionale in ordine a questioni di costituzionalità in via principale, concerne disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie). Ad essere impugnate dal Governo sono diverse disposizioni della legge, attinenti a profili e materie diverse. A risultare particolarmente rilevanti, ai fini della presente segnalazione, sono le argomentazioni adoperate dalla Corte per risolvere, nel senso della dichiarazione di incostituzionalità, una questione di legittimità costituzionale che investe profili relativi alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria.
Si tratta, in particolare, di una questione di costituzionalità in via principale su una previsione, contenuta nella succitata legge regionale siciliana, la quale autorizzava la spesa, incrementandola in lo stanziamento prevedeva un’erogazione vitalizia in favore di pazienti affetti da grave talassemia, imputandone la spesa al capitolo di spesa “tutela della salute” (materia di competenza concorrente), quale misura ulteriore rispetto a quelle corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza.
L’ulteriorità rispetto ai LEA è sottolineata dalla Corte, come fondamento primo delle sue successive argomentazioni, che conducono alla dichiarazione di incostituzionalità. Ciò premesso, la Corte ricorda che la Sicilia, non più sottoposta a piano di rientro da disavanzo sanitario, è però sottoposta, non essendo il disavanzo stato eliminato, a Piano operativo di consolidamento e sviluppo, adottato ai sensi del d.l. n. 95/2012. Per questo, deve considerarsi preclusa la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni concernenti i livelli essenziali di assistenza sanitaria.
La vincolatività del piano – rileva la Corte – è da considerarsi espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (che si applica anche alle Regioni a statuto speciale, come in generale i principi di coordinamento delle finanza pubblica), poiché esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro. A tal proposito, la Corte afferma testualmente che «questa Corte ha altresì «costantemente affermato che di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale», poiché essi sono funzionali “a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)” (sentenza n. 151 del 2017; con specifico riferimento alla Regione Siciliana, sentenza n. 159 del 2018)».
La previsione di spese ulteriori rispetto a quelle destinate all’adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione Siciliana viola, dunque, i principi fondamentali che regolano le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, cosa che motiva e fonda la dichiarazione di incostituzionalità della previsione.