Archivio rubriche 2021

Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB (2/2021)

1. Modifiche al “Regolamento Intermediari” in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari
Con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 2021), la Consob ha varato una complessiva revisione della disciplina relativa ai requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari contenuta dal Titolo IX, Parte II, Libro III, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”).

Tale nuova disciplina ha inteso dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), in forza del quale le imprese di investimento sono tenute a garantire che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento, siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze.
La MiFID II lascia agli Stati membri il compito di individuare i criteri da utilizzare per valutare le conoscenze e competenze del personale delle imprese di investimento. Al fine di garantire un approccio quanto più armonizzato, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una serie di orientamenti (Orientamenti ESMA/2015/1886) indirizzati alle autorità nazionali competenti.
In fase di prima trasposizione nell’ordinamento nazionale delle citate previsioni di matrice unionale, con lo scopo di indirizzare il mercato nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, la Consob aveva introdotto norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dai citati orientamenti dell’ESMA.
A due anni dall’applicazione della disciplina in parola, la Consob ha condotto una verifica di impatto della regolamentazione che ha tenuto in considerazione le esperienze di altri Stati dell’Unione europea e si è giovata del parere del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (comitato consultivo composto dagli stakeholder della Consob) rilasciato prima dell’avvio della pubblica consultazione (svoltasi dal 23 luglio al 21 settembre 2020).
Le modifiche adottate garantiscono un maggior allineamento ai citati Orientamenti ESMA, eliminando dal testo regolamentare le prescrizioni di dettaglio e rimettendo agli intermediari la scelta circa le modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli standard previsti dalla disciplina regolamentare.
L’intervento regolamentare in esame adotta una tecnica normativa principle-based, pur facendo salve talune disposizioni di dettaglio con particolare riguardo all’accertamento iniziale del possesso dei requisiti di conoscenza e competenza del personale
Contestualmente sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale applicabile alla commercializzazione di OICR, ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi e alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi.
Le modifiche apportate al Regolamento Intermediari sono entrate in vigore il 31 marzo 2021. Gli esiti della consultazione condotta, le osservazioni pervenute, il citato parere del COMI, nonché la relazione illustrativa delle modifiche adottate sono disponibili sul sito internet della Consob, nella sezione regolamentazione (https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).
A complemento del citato intervento regolamentare, la Consob ha pubblicato un set aggiornato di Q&A che recano indicazioni operative per i soggetti obbligati al rispetto della citata disciplina (https://www.consob.it/documents/46180/46181/QeA_20210409.pdf/0f21a0fe-2eeb-4afb-b06c-1593e6a314ee).

2. Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

A seguito di una pubblica consultazione svoltasi dal 19 dicembre 2019 al 3 febbraio 2020, la Consob ha adottato la Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021), con la quale ha modificato il Regolamento che disciplina il funzionamento e il procedimento dell’Arbitro per le controversie finanziarie (“ACF”).
Il regolamento in questione era stato adottato dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179.
Quest’ultimo decreto legislativo, peraltro, è stato successivamente abrogato dal D.Lgs 3 agosto 2017, n. 129, per cui la normativa di rango primario che fonda l’intervento regolamentare della Consob in materia è ora recata dall’art. 32-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
L’ACF è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti non professionali e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza gravanti su questi ultimi per la prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, per la gestione di portali di crowdfunding e per la vendita di prodotti di investimento preassemblati. L’Arbitro Bancario Finanziario è l’analogo organismo istituito per il settore bancario.
In via preliminare, la Consob ha condotto un’attività di verifica della regolamentazione, la cui sintesi è riportata nel relativo documento di consultazione.
L’obiettivo perseguito con il citato intervento regolamentare è stato quello di semplificare il procedimento dinanzi all’Arbitro e di migliorarne il funzionamento.
A tale riguardo, si segnalano in particolare le modifiche volte a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti per la definizione anticipata della controversia, quella volta ad introdurre un limite temporale alla competenza dell’ACF (fissato in dieci anni decorrenti dal ricorso), e quelle riguardanti l’esecuzione della decisione che, seppure fondata sull’adempimento spontaneo da parte dell’intermediario, contempla appositi meccanismi di pubblicità del mancato adempimento.
La Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 entra in vigore il 1° ottobre 2021, e le modifiche da essa apportate al Regolamento sull’ACF sono applicabili ai procedimenti avviati a partire da tale data, ad eccezione di quelle riguardanti la fase di esecuzione della decisione, che si applicano alle decisioni assunte dal 1° ottobre 2021. È latresì prevista una specifica disciplina transitoria con riferimento alle modifiche riguardanti la composizione del Collegio degli arbitri.
La citata delibera, nonché la documentazione riguardante la procedura di pubblica consultazione, sono disponibili sul sito internet della Consob, nella sezione regolamentazione (https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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