Con la Deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, l’ARERA ha adottato il “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2, Allegato A alla Deliberazione), nel cui ambito si provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
L’atto di regolazione tariffaria in questione, che succede al “Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021” (approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif), è stato essenzialmente adottato ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995, che prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)”;
- l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio di previsione 2018), che, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/1995”.
Quest’ultima disposizione, in particolare, attribuisce espressamente all’ARERA, tra le altre, le funzioni di:
- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
- “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).
In sintesi, la Deliberazione in esame, adottata - previsto per gli atti di regolazione generale di ARERA - all’esito di un ampio procedimento di consultazione degli stakeholder (cfr. i DCO 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif):
- conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla Deliberazione 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, fissando altresì i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili, tra l’altro, alla necessità di configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, in particolare in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
A quest’ultimo riguardo, va ricordato che il decreto legislativo n. 116/2020, di attuazione delle nuove direttive europee su rifiuti e imballaggi (direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE), ha apportato significative modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 “Definizioni”, 198 “Competenze dei comuni” e 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. “Codice dell’ambiente”).
Tra l’altro, con le richiamate novità legislative:
- è stata confermata la natura di “rifiuti urbani” dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;
- si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di “urbani”;
- è stato previsto che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”;
- è stato disposto che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (…), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (…)”;
- è stato introdotto, nel decreto legislativo n. 152/2006, l’art. 198-bis, prevedendo l’adozione del “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, che dovrà almeno contemplare i dati sulla produzione dei rifiuti su scala nazionale, la ricognizione degli impianti a livello nazionale, i criteri generali per la redazione dei piani di settore, l’individuazione dei flussi di particolari categorie di rifiuti con i relativi fabbisogni impiantistici, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio- economico fra le aree del territorio nazionale.
Volendo dunque soffermare l’attenzione sulle previsioni della Deliberazione 363/2021/R/rif, che più significativamente impattano sulla disciplina procedimentale relativa all’approvazione delle tariffe, viene soprattutto in rilievo l’art. 7, rubricato “Procedura di approvazione”.
In particolare, tale disposizione prevede che:
- Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri).
- Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi”, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
- Il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
- Gli organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e trasmettono all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (entro 30 giorni dal termine previsto per legge per l’approvazione della TARI), ovvero le tariffe di accesso agli impianti (entro il 30 aprile 2022).
- L’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti e dati trasmessi e li approva integralmente oppure con modificazioni (anche disciplinando gli effetti delle stesse). Fino all’approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti.
Meritevole di attenzione è, infine, la disciplina dei meccanismi di garanzia da applicare in caso di inerzia dei soggetti competenti.
Al riguardo, la Deliberazione 363/2021/R/rif interviene a rafforzare, in un’ottica di tutela degli utenti, il meccanismo di garanzia già previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/rif per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, disciplinando in particolare le conseguenze connesse alla mancata collaborazione da parte del gestore (nei tempi utili al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni), con la finalità di meglio declinare il ruolo specifico in capo all’Ente territorialmente competente nella prima fase di attivazione di tali meccanismi di garanzia nei confronti dei soggetti inerti.
La disciplina di tali meccanismi di garanzia è contenuta nell’art. 7 della Deliberazione 363/2021/R/rif, che in particolare prevede che:
- In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario o nell’aggiornamento biennale del medesimo, gli organismi competenti provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari e informandone l’Autorità.
- Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’ARERA, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/1995 (che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie “in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”).
- Qualora l’inerzia si protragga fino al termine utile, vengono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- Resta comunque salva la facoltà per gli organismi competenti di valutare nuove predisposizioni tariffarie al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni.
- In caso di inerzia dell’organismo competente, il gestore dà comunicazione all’Autorità del piano economico finanziario predisposto (o dell’aggiornamento biennale) informando contestualmente il medesimo organismo.
- L’Autorità, a sua volta, provvede a diffidare l’organismo competente, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dal sopra citato art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/1995.