Il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione II ter, con la sentenza n. 7549/2021, pubblicata il 23 giugno 2021, ha annullato due norme di un atto di regolazione generale adottato dall’IVASS, avendo ritenuto violate le specifiche garanzie partecipative previste dall’art. 191 del D.Lgs. n. 209/2005 (recante il Codice delle assicurazioni private - c.a.p.) in materia di esercizio della potestà regolamentare dell’Istituto.
La fattispecie rimessa all’attenzione del giudice amministrativo, per i profili che qui rilevano, riguardava:
- una norma di cui si lamentava la mancata espressa previsione nello schema posto in pubblica consultazione;
- un’altra norma, prevista nello schema oggetto di pubblica consultazione, in ordine alla quale si lamentava che, per quanto in sede di esiti della pubblica consultazione fosse stata accolta dal regolatore – senza riserve – la relativa richiesta di eliminazione, ciononostante essa fosse stata sostanzialmente reintrodotta in altra parte dell’atto di regolazione.
Riguardo alla prima doglianza, il TAR non ha condiviso le argomentazioni addotte dall’IVASS circa l’esistenza, tanto nella normativa preesistente quanto in quella in pubblica consultazione, di disposizioni che realizzavano i medesimi effetti della norma introdotta nella fase regolatoria finale. Tra l’altro, nel merito, il giudicante ha escluso che vi possa essere coincidenza fra un obbligo di comunicazione di dati (previsto nell’atto emanato) e un obbligo di pubblicazione dei medesimi (previsto dalla normativa preesistente e dallo schema di regolamento in parola), comportando il primo un maggiore onere per il soggetto a carico del quale esso è previsto.
Con riferimento alla seconda doglianza, il TAR non ha invece condiviso la motivazione espressa in giudizio dall’IVASS circa una diversa successiva esigenza (rispetto alla finalità originaria), proveniente direttamente dalla necessità di adeguamento alla normativa primaria, che aveva portato alla sostanziale replica, in altra parte del provvedimento emanato, della norma riguardo alla quale si era accolta negli esiti l’istanza di eliminazione. A tal proposito, il Collegio TAR ha rilevato che non è sufficiente la necessità di adeguamento a una norma primaria per non sottoporre la norma di adeguamento alla previa pubblica consultazione, poiché il “risultato di adeguamento, infatti, è, in astratto, conseguibile attraverso diverse modalità operative”, che rendono “in concreto non eludibili le … garanzie partecipative”.
Secondo il giudicante, in conclusione, “le prescrizioni partecipative poste dall’art. 191 del c.a.p. per l’adozione dei regolamenti Ivass, lungi dall’integrare la previsione di una generica consultazione con finalità latamente informativa dell’Autorità emanante, devono essere assimilate - alla luce della funzione perseguita e in considerazione del fatto che la platea degli interlocutori è composta, prevalentemente, da soggetti determinabili, da identificarsi con i destinatari dell’atto adottando - alle garanzie partecipative disciplinate, in via generale, dagli articoli 7 e 10 bis della l. 241/1990, la cui violazione opera, con determinate puntuali eccezioni (limitate all’adozione di provvedimenti a contenuto vincolato), sul piano della validità dell’atto”. Affermandosi altresì che “l’esigenza, pure rappresentata da Ivass, di tenere conto delle opposte esigenze” manifestate da altri soggetti interessati in sede di pubblica consultazione, “da ultimo, rendeva, in concreto e alla luce del contenuto delle osservazioni di parte ricorrente accolte da Ivass, necessaria l’attivazione della fase di ulteriore consultazione, prevista dall’art. 6, comma 3, del regolamento Ivass, 3/2013, la facoltatività della quale, per risultare coerente con la sovraordinata previsione di cui al citato art. 191, va correlata al contenuto delle modifiche apportate al testo posto in consultazione”.
Ancora, il giudice amministrativo, estendendo la propria cognizione nel merito di una terza norma impugnata, ha annullato anche questa disposizione non condividendone l’utilità.
Con l’occasione, nella sentenza in questione è stato, altresì, ribadito “il consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui, da ultimo, N. 08639/2020 REG.RIC. Consiglio di Stato sez. IV, 28/07/2016, n. 3414), secondo il quale nei giudizi aventi ad oggetto norme regolamentari non sono configurabili controinteressati”, motivo per cui il giudizio amministrativo in tali casi è da ritenersi regolarmente incardinato anche in mancanza dell’individuazione (o di non corretta individuazione) di un controinteressato (e della conseguente notifica del ricorso nei termini d’impugnazione).