Aggiornato al 05.03.2021
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Come è noto, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, contiene una dettagliata disciplina del diritto di accesso civico e dei connessi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il c.d. Decreto trasparenza, in particolare, prevede vari istituti volti a sensibilizzare le amministrazioni alla adozione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche proprio con l’obiettivo di promuovere e agevolare la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
Il tema ha suscitato l’interesse dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che è già intervenuta con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 contenenti le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.
È, dunque, un tema già noto agli operatori del settore quello considerato nel «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018, modificato con la recente decisione del Consiglio del 3 febbraio 2021.
L’ambito di intervento del regolamento è delineato nell’art. 2, nel quale testualmente si legge che esso disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell’Autorità, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, primo comma, del decreto trasparenza. La medesima disposizione precisa che il regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del decreto trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti dall’Autorità, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione. Infine, il regolamento disciplina anche i criteri e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire la partecipazione all’attività amministrativa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
In attuazione dei principi generali contenuti nel Decreto trasparenza, si prevede che l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; l’istanza di accesso civico generalizzato deve essere avanzata, nelle forme prescritte dall’art. 5, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, in particolare, all’Ufficio unico per l’accesso civico generalizzato. Seguono poi nel regolamento norme di dettaglio sul procedimento, sulle modalità attraverso cui è possibile chiedere il riesame di una istanza rigettata e sui diritti riconosciuti in capo ai controinteressati.
Quello della trasparenza è un tema di grande attualità e non è da sottovalutare la rilevanza che ad esso viene attribuita anche dal diritto europeo. Come ricorda la stessa Autorità nelle già citate Linee guida, anche nell’ordinamento dell’Unione Europea, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (art. 15 TFUE e capo V della Carta dei diritti fondamentali), il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, nella misura in cui non è richiesta la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione. È, dunque, uno strumento di controllo democratico sull’operato dell’amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile.
È interessante sottolineare che la relativa pagina web dell’Autorità è stata conseguentemente aggiornata con la pubblicazione dei vari moduli che, all’occorrenza, possono essere utilizzati per l’esercizio delle varie forme di accesso agli atti riconosciute dalla legge e dal regolamento qui considerato.