T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 4 novembre 2020, n. 2063
L'art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 conferisce infatti il relativo potere al Sindaco, tra l'altro, in caso di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". Le circostanze rilevate dai NAS (ospiti ricoverati presso la struttura pur necessitando di assistenza di grado più elevato rispetto a quella fornita da -OMISSIS-; farmaci scaduti o detenuti illegalmente) configuravano il presupposto emergenziale sanitario individuato dalla norma citata. A fronte di quanto verbalizzato dai Carabinieri, si rendeva necessario, per una situazione non prevedibile e casuale (dunque contingibile), un subitaneo intervento a tutela della salute degli ospiti; la situazione non risultava dunque fronteggiabile mediante l'attività provvedimentale ordinaria (di qui la straordinarietà) e imponeva al Sindaco di adottare atti immediati e non rinviabili nel tempo, con conseguente indifferibilità e urgenza di provvedere (cfr: TAR Campania, Salerno, II, 21 agosto 2017 n. 1304; TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 23 marzo 2018 n. 270).