CONS. STATO, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6764
In base all'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sindaco, come ufficiale del governo, ha il potere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell'interesse della pubblica incolumità e quindi anche di prescrivere al proprietario di un sito inquinato, a prescindere da ogni accertamento sulle sue responsabilità, di adottare misure di "messa in sicurezza d'emergenza" dell'area. Osserva il Consiglio di Stato che "lo stesso Comune appellante erra nel richiamare a sostegno della propria tesi il fatto che i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono che essere rivolti al proprietario dell'area, unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito. Si tratta di una considerazione valida appunto per le sole misure urgenti (messa in sicurezza), che non sono state travolte dall'impugnata sentenza proprio perché in relazione a queste, e solo a queste, possono essere esercitati i poteri del Sindaco ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento (accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi, compreso quello in esame, incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito)".