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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2021)

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 9 dicembre 2020, n. 2463
Le ordinanze ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, atipiche nel contenuto, si pongono in rapporto di potenziale frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, e con i relativi corollari, costituiti dalla tassatività e tipicità del provvedimento. Per tale ragione, le stesse vengono definite come atti extra ordinem, la cui adozione richiede il verificarsi di presupposti stringenti, in parte individuati dalle norme e in parte ricostruiti dall'elaborazione giurisprudenziale.

In via di estrema sintesi, può affermarsi che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono elementi di chiusura dell'ordinamento, cui fare ricorso quando i mezzi tipici previsti dal sistema normativo non sono in grado di ovviare efficacemente a una situazione emergenziale che pone in pericolo, in modo attuale, la salute pubblica, o gli altri beni giuridici individuati dai richiamati artt. 50 e 54 del TUEL. Siffatti provvedimenti costituiscono dunque strumenti che consentono di affrontare, in tempi immediati e non procrastinabili, una situazione presentatasi in modo improvviso e imprevedibile, che genera uno stato di pericolo per la salute pubblica (per quanto rileva nella presente causa), non fronteggiabile con rimedi ordinari.
Venendo al piano soggettivo, non può che rilevarsi, in termini consequenziali, come, affinché un siffatto provvedimento possa risultare efficace, lo stesso dovrà necessariamente rivolgersi al soggetto che sia in grado di rimuovere concretamente e con immediatezza lo stato di pericolo. Ciò, senza che si renda necessario, da parte del Sindaco, uno specifico accertamento di responsabilità né l'espletamento di un'indagine di colpevolezza. L'imposizione di una specifica condotta, mediante le ordinanze ex artt. 50 e 54 cit., non segue invero logiche sanzionatorie né lato sensu punitive, risultando invece ispirata a finalità esclusivamente dirette a conseguire, in termini pratici, la pronta rimozione della fattispecie emergenziale.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, proprio in quanto dette ordinanze impongono un agere non differibile nel tempo, il soggetto tenuto ad assolvere alle prescrizioni da esse imposte deve essere individuato in quello che ha materialmente la possibilità di intervenire con immediatezza. Tale deve ritenersi il soggetto che vanta, in termini di stretta attualità, il possesso del bene interessato dalla condizione di pericolo: "in presenza di ordinanze urgenti, con riguardo all'individuazione del destinatario dell'ordine di eseguire le attività indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilità del bene in capo a tale soggetto, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale, a fronte di un imminente pericolo per l'incolumità pubblica, non è tenuta a un'approfondita istruttoria neanche sui profili di dolo o colpa, essendo questione da affrontare ex post ai fini della rivalsa dei costi sostenuti (Cons. Stato, II, 536/2020)" (Consiglio di Stato, II, 1° luglio 2020, n. 4183).
Nel caso di specie, l'individuazione della società Alternativa S.r.l. quale soggetto destinatario del provvedimento del Sindaco non appare ragionevole alla luce dei criteri sopra individuati.
Invero, la società ricorrente ha pacificamente perso la disponibilità materiale e giuridica del bene dal 2013, e non è dunque nella possibilità di intervenire con immediatezza su un immobile con il quale, ad oggi, non ha alcun legame giuridico né fattuale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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