CONS. STATO, sez. II, 05 agosto 2021, n. 5772
Legittimamente le ordinanze sindacali, dopo aver evidenziato che la società ricorrente non ha rispettato l'obbligo contrattuale di prosecuzione dell'appalto, hanno autoritativamente imposto la prosecuzione del servizio a tutela dell'igiene pubblica, che con ogni evidenza sarebbe stata messa a grave rischio dal blocco improvviso del servizio, con ricadute sulla salute dei cittadini, che non poteva essere salvaguardata con misure alternative, atteso che l'ordinanza contingibile e urgente interviene per sanare una situazione patologica imprevista, a prescindere dall'ascrizione delle responsabilità circa la genesi della situazione pericolosa.
In sostanza, le ordinanze sindacali sono legittime sia in quanto si agganciano ad un precedente e vigente obbligo contrattuale di prosecuzione del servizio, sia in quanto emanate comunque nel quadro dei poteri conferiti al sindaco dall'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 a tutela dell'igiene pubblica, che è interesse primario poziore rispetto agli interessi patrimoniali del soggetto privato, comunque ancora vincolato negozialmente a svolgere il servizio a fronte di una prefissata remunerazione.