T.A.R. TOSCANA, Firenze, 18 novembre 2020, n. 1421
Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, ai quali il Sindaco può ricorrere, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, allorquando sussistano gli stringenti requisiti previsti dal nostro ordinamento.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il potere di emanare provvedimenti extra ordinem da parte del Sindaco è previsto da vere e proprie norme di chiusura del sistema intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili e urgenti e può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso a ordinari e tipici poteri amministrativi e non per affrontare situazioni comunque rimediabili con l'esercizio di poteri tipici.
È noto, infatti, che il potere d'urgenza del Sindaco può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (in questo senso si veda Cons. Stato Sez. II, 11/07/2020, n. 4474T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 28/07/2020, n. 1937; T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 10/08/2020, n. 507).
Infatti, i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato Sez. II, 11/07/2020, n. 4474).
È, peraltro, evidente che poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, ché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti (Cons. Stato Sez. VI, 29/04/2019, n. 2696).