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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2021)

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 30 agosto 2021, n. 620

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale, emessa ai sensi di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale gli era stato ordinato di provvedere, entro trenta giorni, all'allontanamento dal centro abitato del maialino dallo stesso detenuto, avendo cura di provvedervi a propria cura e spese, nel rispetto del benessere dell'animale e della normativa vigente in materia di detenzione degli animali.

Per il TAR è fondato ed assorbente il motivo del ricorso, con il quale si lamenta l'eccesso di potere e la violazione di legge stante il difetto degli elementi fondanti la contingenza ed urgenza come richiesti dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Per pacifica giurisprudenza, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. In particolare, il legittimo esercizio del potere sindacale di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati alla sicurezza della collettività, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, è subordinato ai seguenti presupposti: a) straordinarietà (intesa come impossibilità di far luogo ad atti tipici e nominati preordinati alla gestione degli interessi coinvolti, come nella specie quelli disciplinati dal Codice della strada); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (intesa come emergenza provvisoria ed improvvisa) sicché l'esercizio del potere presuppone l'esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo, da intendersi quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente
Tale potere di ordinanza "presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale"
Nel caso, il gravato provvedimento sindacale era motivato unicamente con riferimento alla violazione dell'art. 34 del Regolamento comunale di polizia urbana ed al verbale della Polizia municipale che aveva sanzionato con pena pecuniaria il ricorrente per violazione della citata disposizione regolamentare. Il provvedimento nulla evidenzia in merito all'urgenza del provvedere ed al pericolo, men che meno imminente, per la pubblica incolumità; non è, pertanto, dato rinvenire né nel provvedimento gravato, né negli atti dallo stesso richiamati alcuna valutazione circa la sussistenza di un rischio sanitario o di altro tipo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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