T.A.R. MARCHE, Ancona, 19 dicembre 2020, n. 779
I presupposti essenziali per la legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).
Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.
La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell'uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come "consuetudine" nella stessa ordinanza impugnata, e perciò non può ritenersi imprevedibile, per cui ben avrebbe potuto e potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento (Tar Lazio 5572/2017, cit.). La mancanza di imprevedibilità è confermata dal fatto, documentato dalla ricorrente, che ordinanze praticamente identiche sono state adottare nei due anni precedenti. L'assenza di imprevedibilità della situazione disciplinata con l'ordinanza contingibile e urgente rende quindi fondata la relativa censura.