T.A.R. PIEMONTE, Torino, 12 luglio 2021, n. 725
Il provvedimento impugnato richiama espressamente, quali norme presupposte, sia l'art. 50 del TUEL che l'art. 222 del RD n. 1265/1934.
Il primo, al comma 5, fonda il potere del sindaco di emanare ordinanze extra ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Il secondo descrive invece un potere tipizzato (oggi riconducibile al sindaco) e testualmente recita: "il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".
Trattasi di due funzioni riconosciute al Sindaco in quanto rappresentante della comunità locale da esercitare in situazioni urgenti e di particolare gravità. Le disposizioni citate presuppongono entrambe l'esercizio di discrezionalità tecnica.
Tali disposizioni però disciplinano facoltà molto diverse: nel primo caso la possibilità di emanare atti atipici da valutare caso per caso; nel secondo, invece, il potere è tipizzato nei presupposti, oggetto ed effetti.
Entrambe le norme non dispongono alcuna formalità specifica per l'adozione dei provvedimenti disciplinati.
Nel caso il potere esercitato dal Sindaco può ricondursi agevolmente, nonostante il richiamo all'art. 50 del TUEL, alla fattispecie di cui all'art. 222 del RD 1265/1934. In tali casi, infatti, la legge richiede esclusivamente il ricorrere di presupposti e ragioni igieniche per ordinare lo sgombero delle abitazioni. Non è necessaria la compresenza di situazioni di calamità o un'eccezionale, straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. La validità del provvedimento non può essere inficiata dal mero richiamo al citato art. 50 dal momento che lo stesso contiene tutti gli elementi per poter essere riconosciuto come manifestazione di un potere tipico dell'ordinamento.
Quanto al rapporto tra i poteri extra ordinem e quelli più tipizzati la giurisprudenza ha anche avuto modo di statuire che "l'ordinanza contingibile e urgente prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del suo carattere extra ordinem, può essere emessa solo allorquando siano preclusi gli strumenti ordinari. Dunque, non trova fondamento ove sia possibile ricorrere ad uno strumento ordinario, quale ad esempio ordinanza in materia di rimozione dei rifiuti e di bonifica ambientale ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero potere del sindaco ex art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, di dichiarare inabitabili una casa o parte di essa per ragioni di igiene e di ordinarne lo sgombero" (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 06/03/2020, n. 366).